§ 98.1.27094 - Legge 3 febbraio 1997, n. 13.
Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/02/1997
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.27094 - Legge 3 febbraio 1997, n. 13.

Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive.

(G.U. 8 febbraio 1997, n. 32)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: "I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti: ", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,".