§ 98.1.27093 - Legge 24 gennaio 1997, n. 6.
Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/01/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. I procedimenti volti all'inquadramento di unità di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente, avviati a seguito dell'entrata in vigore del [...]
Art. 2.      1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente può essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di [...]


§ 98.1.27093 - Legge 24 gennaio 1997, n. 6.

Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente.

(G.U. 28 gennaio 1997, n. 22)

 

     Art. 1.

     1. I procedimenti volti all'inquadramento di unità di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente, avviati a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, sono definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

     2. E' inquadrato, nel limite massimo di 184 unità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

     3. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero.

 

          Art. 2.

     1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente può essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di comando improrogabilmente fino al 31 dicembre 1997.

     2. Gli oneri per il comando del personale di cui al comma 1 restano a carico del Ministero dell'ambiente ove tale onere sia già stato assunto dal Ministero medesimo prima del 15 marzo 1995.