Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/07/1996 |
Numero: | 398 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo [...] |
§ 98.1.27047 - Legge 30 luglio 1996, n. 398.
Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione
(G.U. 30 luglio 1996, n. 177)
1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.