Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1995 |
Numero: | 350 |
Sommario |
Art. 1. 1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, [...] |
Art. 2. 1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo militare della CRI i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora [...] |
§ 98.1.26996 - Legge 8 agosto 1995, n. 350. [1]
Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva.
(G.U. 23 agosto 1995, n. 196)
1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.
1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo militare della CRI i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purchè abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio, anche a più riprese, nell'ambito del Corpo militare della CRI, di durata complessivamente non inferiore a quella prevista per il servizio di leva.
2. L'esercizio, da parte degli interessati, della facoltà di avvalersi dell'esonero ai sensi del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e dalle capitanerie di porto.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del