Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/10/1994 |
Numero: | 596 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.26939 - Legge 28 ottobre 1994, n. 596.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
(G.U. 28 ottobre 1994, n. 253)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della
5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515
All'art. 2, al comma 1, è premesso il seguente:
“01. All'art. 3 della
"6-bis. Il provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel
Dopo l'art. 3 è inserito il seguente:
“Art. 3-bis (Modificazioni al
a) all'art. 9, comma 2, le parole: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario" sono sostituite dalle seguenti:
"Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale";
b) all'art. 50, comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale";
c) all'art. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"11-ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purchè il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente".
All'art. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“1-bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55, comma 2, della
1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 31 dicembre 1994.”.