Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/07/1994 |
Numero: | 457 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di [...] |
§ 98.1.26911 - Legge 22 luglio 1994, n. 457.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato
(G.U. 23 luglio 1994, n. 171)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 5:
al comma 1, le parole: "il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta," sono soppresse; le parole: "31 marzo 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1994"; e le parole da: “indicate nel decreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relativi agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalità da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994";
al comma 2, dopo le parole: "per ciascuna imposta" sono inserite le seguenti: ";nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonchè dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento"; e le parole: "30 novembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore, al netto degli interessi".