§ 98.1.26904 - Legge 15 luglio 1994, n. 448.
Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1994
Numero:448


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515
Art. 2.  Norma transitoria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 98.1.26904 - Legge 15 luglio 1994, n. 448.

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

(G.U. 18 luglio 1994, n. 166)

 

     Art. 1. Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

     1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

     "Art. 20-bis (Regolamenti di attuazione). – 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge".

     2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Norma transitoria

     1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonchè dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'art. 9 della medesima legge n. 515 del 1993.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.