§ 98.1.26867 - Legge 20 gennaio 1994, n. 49.
Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/01/1994
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogato


§ 98.1.26867 - Legge 20 gennaio 1994, n. 49.

Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato.

(G.U. 25 gennaio 1994, n. 19)

 

 

     Art. 1.

     1. L'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogato.

     2. Il primo comma dell'art. 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, è abrogato.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.