§ 98.1.26845 - Legge 15 novembre 1993, n. 458.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/11/1993
Numero:458


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi [...]


§ 98.1.26845 - Legge 15 novembre 1993, n. 458.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria.

(G.U. 17 novembre 1993, n. 270)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, recante interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 241.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. 1. I commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, sono abrogati".

     Dopo l'art. 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. 1. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia può conferire agli affidamenti a terzi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel piano triennale di cui all'art. 9 del medesimo decreto legislativo".