§ 98.1.26798 - Legge 25 maggio 1993, n. 160.
Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/05/1993
Numero:160


Sommario
Art. 1.      1. E' convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari [...]
Art. 2.      1. Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo [...]
Art. 3.      1. Dopo il comma sesto dell'art. 47 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del [...]


§ 98.1.26798 - Legge 25 maggio 1993, n. 160.

Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale.

(G.U. 27 maggio 1993, n. 122)

 

     Art. 1.

     1. E' convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993.

 

          Art. 2.

     1. Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: "marittimi", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "naviganti".

     2. La lettera a) del secondo comma dell'art. 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente:

     "a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;".

 

          Art. 3.

     1. Dopo il comma sesto dell'art. 47 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

     "Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda".

     2. L'ultimo comma del citato art. 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è sostituito dai seguenti:

     "Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

     Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

     Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

     E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".

     3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono sostituiti dal seguente:

     "Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala".