§ 98.1.26748 - Legge 17 febbraio 1992, n. 202.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/02/1992
Numero:202


Sommario
Art. 1.      1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali [...]


§ 98.1.26748 - Legge 17 febbraio 1992, n. 202.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.

(G.U. 4 marzo 1992, n. 53)

 

     Art. 1.

     1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo status giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità.

     2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

     3. Resta ferma l'applicabilità della legge 30 ottobre 1986, n. 738, nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero o in Italia.