Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/06/1991 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969" |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26686 - Legge 28 giugno 1991, n. 215.
Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172.
(G.U. 22 luglio 1991, n. 170)
1. All'art. 1, comma 1, lettera b), della
2. All'art. 1, comma 1, della
"d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".
3. E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'art. 2, comma 3, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.