§ 98.1.26686 - Legge 28 giugno 1991, n. 215.
Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/06/1991
Numero:215


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969"
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26686 - Legge 28 giugno 1991, n. 215.

Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172.

(G.U. 22 luglio 1991, n. 170)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969".

     2. All'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".

     3. E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, già prorogato dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.