Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/04/1991 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi |
§ 98.1.26674 - Legge 10 aprile 1991, n. 123.
Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali.
(G.U. 13 aprile 1991, n. 87)
1. All'articolo unico della
"Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa".