§ 98.1.26658 - Legge 21 febbraio 1991, n. 54.
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/02/1991
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Il primo comma dell'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Il primo comma dell'art. 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. All'art. 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è aggiunta la seguente lettera
Art. 9.      1. Il primo comma dell'art. 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'art. 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Il primo comma dell'art. 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. Il terzo comma dell'art. 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. Il primo comma dell'art. 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. L'art. 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente
Art. 15.      1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed [...]


§ 98.1.26658 - Legge 21 febbraio 1991, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.

(G.U. 27 febbraio 1991, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Titolo di perito agrario). - 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'art. 4".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Attività professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

     a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

     b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

     c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

     d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

     e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

     f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

     g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonchè le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

     h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

     i) le rotazioni agrarie;

     l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

     m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

     n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

     o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

     p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

     q) l'assistenza tecnica ai prodotti agricoli singoli ed associati;

     r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

     s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".

 

          Art. 3.

     1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio".

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente".

 

          Art. 5.

     1. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti".

 

          Art. 6.

     1. Il primo comma dell'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica".

 

          Art. 7.

     1. Il primo comma dell'art. 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni".

 

          Art. 8.

     1. All'art. 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è aggiunta la seguente lettera:

     "l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali".

 

          Art. 9.

     1. Il primo comma dell'art. 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Art. 31 (Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione). - 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

     a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

     b) godere dei diritti civili;

     c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;

     d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

     e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

     2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni".

     2. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore.

 

          Art. 11.

     1. Il primo comma dell'art. 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari".

 

          Art. 12.

     1. Il terzo comma dell'art. 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".

 

          Art. 13.

     1. Il primo comma dell'art. 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     "Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute".

 

          Art. 14.

     1. L'art. 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

     Art. 64 (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). - 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro".

 

          Art. 15.

     1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.