Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/08/1990 |
Numero: | 226 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 98.1.26628 - Legge 4 agosto 1990, n. 226.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.
(G.U. 10 agosto 1990, n. 186)
1. Il
Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.
3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:
a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;
b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale".