Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/05/1989 |
Numero: | 211 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dai seguenti |
Art. 2. 1. Dopo l'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente |
Art. 3. 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. Dopo l'art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente |
§ 98.1.26568 - Legge 29 maggio 1989, n. 211.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.
(G.U. 3 giugno 1989, n. 128)
1. Il secondo comma dell'art. 3 della
"Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della
La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".
1. Dopo l'art. 3 della
"Art. 3-bis. 1. Le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 4, del
2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale è presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale".
1. Il primo comma dell'art. 5 della
“Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalità di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonchè l'indicazione del numero di conto corrente postale".
2. L'ultimo comma dell'art. 5 della citata
"I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonchè il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato".
3. Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2.
1. Dopo l'art. 12 della
"Art. 12-bis. 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro".