§ 98.1.26568 - Legge 29 maggio 1989, n. 211.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/05/1989
Numero:211


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      1. Dopo l'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente
Art. 3.      1. Il primo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Dopo l'art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente


§ 98.1.26568 - Legge 29 maggio 1989, n. 211.

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 854, concernente modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

(G.U. 3 giugno 1989, n. 128)

 

     Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dai seguenti:

     "Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo.

     La riscossione senza limiti di importo è, altresì, consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. 1. Le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennità previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore.

     2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale è presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale".

 

          Art. 3.

     1. Il primo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente:

     “Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari, corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero di libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalità di estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonchè l'indicazione del numero di conto corrente postale".

     2. L'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 854, è sostituito dal seguente:

     "I mandati di pagamento indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura, costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto, ed eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con il riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli elenchi, nonchè il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato".

     3. Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

     4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma 2.

 

          Art. 4.

     1. Dopo l'art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, è inserito il seguente:

     "Art. 12-bis. 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro".