§ 98.1.26563- Legge 24 maggio 1989, n. 193.
Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/05/1989
Numero:193


Sommario
Art. 1.      1. I benefici di cui all'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le [...]
Art. 2.      1. All'onere di cui all'art. 1 della presente legge, valutato in lire 52.600 milioni per l'anno 1989, in lire 13.584 milioni per l'anno 1990 ed in lire 13.584 milioni [...]


§ 98.1.26563- Legge 24 maggio 1989, n. 193.

Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

(G.U. 29 maggio 1989, n. 123)

 

     Art. 1.

     1. I benefici di cui all'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, avranno le seguenti decorrenze:

     a) ai fini giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

     b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17.

     2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'art. 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

     3. Gli impiegati delle carriere di concetto del Ministero delle finanze, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva del medesimo Ministero, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alla norma sopra citata.

     4. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva del Ministero delle finanze, pur rimanendo in servizio nel settore dell'Amministrazione di appartenenza.

     5. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed avente uguale anzianità di servizio.

     6. Gli impiegati delle ex carriere di concetto tecniche, destinatari della presente legge, continuano a prestare la loro opera, per almeno dieci anni, presso gli uffici dell'Amministrazione di appartenenza con le funzioni tecniche del ruolo di provenienza.

 

          Art. 2.

     1. All'onere di cui all'art. 1 della presente legge, valutato in lire 52.600 milioni per l'anno 1989, in lire 13.584 milioni per l'anno 1990 ed in lire 13.584 milioni per l'anno 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".