Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/04/1989 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26553 - Legge 22 aprile 1989, n. 143 [1].
Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore.
(G.U. 26 aprile 1989, n. 96)
1. Dall'entrata in vigore della presente legge il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli a motore della categoria M 1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente dei veicoli di cui alla presente legge è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza.
3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della
4. [3]
5. [4].
6. [5].
7. Il comma 3 dell'art. 21 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 231 del
[2] Comma così modificato dall'art. 9 del
[3] Comma abrogato dall'art. 10-ter del
[4] Comma abrogato dall'art. 10-ter del
[5] Comma abrogato dall'art. 10-ter del