§ 98.1.26546 - Legge 3 aprile 1989, n. 126.
Modificazioni all'art. 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/04/1989
Numero:126


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26546 - Legge 3 aprile 1989, n. 126.

Modificazioni all'art. 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi.

(G.U. 13 aprile 1989, n. 86)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dal seguente:

     "Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

     2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

     3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

     4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305".

     2. Per gli oggetti già esonerati, ai sensi dell'art. 9, lettera f), della legge 5 febbraio 1934, n. 305, dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante è tenuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico degli oggetti stessi - dei quali l'ufficio medesimo terrà registrazione - oltre a documentare che l'acquisto dal produttore o importatore è avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'art. 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.