Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/02/1989 |
Numero: | 82 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come sostituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 [...] |
§ 98.1.26540 - Legge 27 febbraio 1989, n. 82. [1]
Modifica dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri.
(G.U. 8 marzo 1989, n. 56)
1. La lettera a) dell'art. 7 del
"a) i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle altre armi, nonché del corpo equipaggi della marina militare previo nulla osta delle competenti capitanerie di porto, e dell'aeronautica, i quali abbiano già adempiuto ai propri obblighi di leva purché:
non abbiano superato il ventottesimo anno di età, e durante il servizio militare si siano distinti per condotta e serietà di carattere;
siano celibi o vedovi senza prole, qualora non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età;
abbiano statura non inferiore ai metri 1,65 se aspiranti alla riammissione nell'Arma a piedi e ai metri 1,68 se nell'Arma a cavallo;
siano in possesso del diploma di licenza della scuola dell'obbligo e dimostrino di avere una istruzione corrispondente al titolo di studio in sede di accertamento da praticarsi dai comandanti di legione con le modalità di cui all'art. 4, ultimo capoverso, del presente decreto;
siano in possesso di tutti i requisiti morali e fisici richiesti per gli aspiranti all'arruolamento volontario di cui al precedente art. 3;".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del