§ 98.1.26530 - Legge 3 febbraio 1989, n. 32.
Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/02/1989
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, è aumentato [...]
Art. 2.      1. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1989, in lire 33.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 35.000 [...]


§ 98.1.26530 - Legge 3 febbraio 1989, n. 32.

Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria.

(G.U. 6 febbraio 1989, n. 30)

 

     Art. 1.

     1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, è aumentato di 329 unità per l'anno 1989, di 105 unità per l'anno 1990 e di 26 unità per l'anno 1991.

     2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

     3. [1].

 

          Art. 2.

     1. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 230 unità per l'anno 1989, di 73 unità per l'anno 1990 e di 18 unità per l'anno 1991.

     2. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 156 unità per l'anno 1989, di 50 unità per l'anno 1990 e di 12 unità per l'anno 1991.

     3. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del conducente di automezzi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 35 unità per l'anno 1989, di 11 unità per l'anno 1990 e di 2 unità per l'anno 1991.

     4. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, di 71 unità per l'anno 1989, di 22 unità per l'anno 1990 e di 5 unità per l'anno 1991.

     5. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso con riferimento ai profili di assistente giudiziario, dattilografo, conducente di automezzi speciali, addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 1989, in lire 33.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 35.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini dei reclutamenti straordinari".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.