Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/01/1989 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26527 - Legge 26 gennaio 1989, n. 27.
Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.
(G.U. 2 febbraio 1989, n. 27)
1. Il quadro A della tabella allegata alla
Quadro A - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Livello di funzione |
Qualifica |
Posti di qualifica |
Funzione |
Posti di funzione |
B |
Direttore generale di azienda autonoma |
1 |
Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni |
1 |
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Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni |
1 |
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Vice direttore generale |
1 |
C |
Dirigente generale |
34 |
Consigliere ministeriale |
1 |
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Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni |
1 |
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Direttore centrale |
11 |
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Direttore compartimentale |
19 |
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35 |
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2. E' soppressa la nota [a] in calce al quadro F della tabella allegata alla
3. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 ed in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei medesimi esercizi.
5. Gli stanziamenti del capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 4 ed aumentati del tasso di inflazione programmato.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.