§ 98.1.26526 - Legge 23 gennaio 1989, n. 19.
Modifica dell'art. 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1989
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il n. 5 è sostituito dal seguente


§ 98.1.26526 - Legge 23 gennaio 1989, n. 19.

Modifica dell'art. 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 28 gennaio 1989, n. 23)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il n. 5 è sostituito dal seguente:

     "5) età non superiore ad anni settanta".