Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/01/1989 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il n. 5 è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26526 - Legge 23 gennaio 1989, n. 19.
Modifica dell'art. 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena.
(G.U. 28 gennaio 1989, n. 23)
1. All'art. 3 della
"5) età non superiore ad anni settanta".