Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/10/1988 |
Numero: | 471 |
Sommario |
Art. 1. 1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati [...] |
§ 98.1.26518 - Legge 31 ottobre 1988, n. 471 [1].
Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
(G.U. 8 novembre 1988, n. 262)
1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 della
2. Tale facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991.
[1] Abrogata dall'art. 2 del