§ 98.1.26518 - Legge 31 ottobre 1988, n. 471 .
Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/10/1988
Numero:471


Sommario
Art. 1.      1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati [...]


§ 98.1.26518 - Legge 31 ottobre 1988, n. 471 [1].

Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

(G.U. 8 novembre 1988, n. 262)

 

     Art. 1.

     1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

     2. Tale facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386.