§ 98.1.26513 - Legge 30 settembre 1988, n. 425.
Modifica all'art. 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibili.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/09/1988
Numero:425


Sommario
Art. 1.      1. La lettera b) del primo comma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, è sostituita dalla seguente


§ 98.1.26513 - Legge 30 settembre 1988, n. 425. [1]

Modifica all'art. 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento dell'aviazione antisommergibili.

(G.U. 7 ottobre 1988, n. 236)

 

     Art. 1.

     1. La lettera b) del primo comma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 968, è sostituita dalla seguente:

     "b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio di veicoli "antisom" in dotazione ai reparti".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.