Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/02/1987 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle [...] |
Art. 2. 1. Nella lettera a) dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita [...] |
Art. 3. 1. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dall'allegato I alla presente legge |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.26414 - Legge 16 febbraio 1987, n. 47.
Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
(G.U. 26 febbraio 1987, n. 47)
1. Il secondo comma dell'art. 4 del
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al n. 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate".
2. Il terzo comma dell'art. 4 del
1. Nella lettera a) dell'art. 6, primo comma, del
1. L'ultimo comma dell'art. 7 del
"Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto".
1. L'allegato I al
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
(Omissis)