Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/11/1986 |
Numero: | 778 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente |
Art. 2. E' abrogato il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 |
Art. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza [...] |
§ 98.1.26393 - Legge 20 novembre 1986, n. 778.
Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento.
(G.U. 26 novembre 1986, n. 275)
L'art. 206 del
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
E' abrogato il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 207 del
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti.