Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/06/1986 |
Numero: | 254 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l'art. 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente |
Art. 2. 1. Il comma secondo dell'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.26359 - Legge 6 giugno 1986, n. 254 [1].
Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate
(G.U. 13 giugno 1986, n. 135)
1. Dopo l'art. 26 della
"Art. 26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'art. 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".
1. Il comma secondo dell'art. 62 della
"I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della
2. Il comma quarto dell'art. 62 della
"I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:
caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere; cinque mesi;
sergente: due anni e sei mesi".
3. All'art. 62 della
"I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P)".
[1] Abrogata dall'art. 40 del