§ 98.1.26359 - Legge 6 giugno 1986, n. 254 .
Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1986
Numero:254


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente
Art. 2.      1. Il comma secondo dell'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente


§ 98.1.26359 - Legge 6 giugno 1986, n. 254 [1].

Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate

(G.U. 13 giugno 1986, n. 135)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente:

     "Art. 26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'art. 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".

 

          Art. 2.

     1. Il comma secondo dell'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

     "I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'art. 4 della presente legge".

     2. Il comma quarto dell'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

     "I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

     caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

     caporal maggiore, sottocapo, primo aviere; cinque mesi;

     sergente: due anni e sei mesi".

     3. All'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P)".


[1] Abrogata dall'art. 40 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.