§ 98.1.26337 - Legge 24 marzo 1986, n. 79.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1986
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello, è [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26337 - Legge 24 marzo 1986, n. 79.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise di appello.

(G.U. 29 marzo 1986, n. 74)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     all'art. 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

     "Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti d'assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.