§ 98.1.26318 - Legge 11 gennaio 1986, n. 3 .
Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/01/1986
Numero:3


Sommario
Art. 1.      E' fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti, [...]
Art. 2.      Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei [...]
Art. 3.      Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente art. 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'art. 122 del testo unico sulla circolazione stradale, [...]
Art. 4.      Chiunque importa o produce, per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza su territorio nazionale caschi protettivi, per motocicli, [...]
Art. 5.      L'obbligo del dispositivo retrovisivo, di cui all'art. 48 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno [...]
Art. 5 bis.  [8]
Art. 6.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26318 - Legge 11 gennaio 1986, n. 3 [1].

Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo.

(G.U. 17 gennaio 1986, n. 13)

 

     Art. 1.

     E' fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme stabilite dal Ministero dei trasporti, ovvero omologati in base al quarto comma del successivo art. 2 [2] :

     1) ai conducenti, di età inferiore a 18 anni, di ciclomotori di cui all'art. 24 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

     2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'art. 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

     Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

     Sono altresì esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo i conducenti di età superiore ai 18 anni di motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni, semprechè nelle stesse non si superi la velocità massima di 40 chilometri orari [3] .

 

          Art. 2.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli.

     Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

     Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

     Le singole amministrazioni interessate, sulla base di capitolati tecnici, approvati con decreti ministeriali, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato ed alla Polizia di Stato ed effettuano gli accertamenti della conformità della produzione nonchè i controlli. I capitolati si conformano ai decreti di cui al primo comma del presente articolo, fatte salve le differenze rese necessarie in relazione alle esigenze tecnico-operative. Sino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, è consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione alle singole amministrazioni. I Corpi di polizia municipale utilizzano caschi protettivi conformi ad uno dei tipi omologati ai sensi del primo comma, ovvero ad uno dei tipi omologati, ai sensi del quarto comma, per la Polizia di Stato. I suddetti Corpi di polizia municipale, qualora abbiano in dotazione caschi protettivi non conformi ai tipi indicati nel primo e quarto comma, possono utilizzare tali caschi non oltre il 31 marzo 1987 [4] .

     Con decreto interministeriale è istituita, entro il 31 ottobre 1986, una apposita commissione tecnica composta dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi previsti dal quarto comma rispetto a quelli di cui al primo comma. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, agli eventuali adeguamenti tecnici prescritti dalla commissione nei novanta giorni successivi alla sua costituzione. Ogni successiva variazione dei capitolati tecnici, con cui le amministrazioni stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale, è sottoposta al preventivo esame della stessa commissione [5] .

 

          Art. 3.

     Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente art. 1 ovvero le norme di cui al terzo e quarto comma dell'art. 122 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 200.000 nel caso in cui si tratti di ciclomotori o da L. 100.000 a L. 500.000 nel caso in cui si tratti di motoveicoli.

     Se l'infrazione di cui al comma precedente è commessa da un conducente di età inferiore ai diciotto anni, in luogo della sanzione amministrativa, il veicolo verrà sequestrato e verrà restituito, dopo un mese, al genitore o a chi ne fa le veci.

 

          Art. 4.

     Chiunque importa o produce, per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza su territorio nazionale caschi protettivi, per motocicli, motocarrozzette e ciclomotori, di tipo non approvato a norma del precedente art. 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000.

     I caschi del tipo non approvato, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto [6] .

 

          Art. 5.

     L'obbligo del dispositivo retrovisivo, di cui all'art. 48 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è esteso ai motocicli ed ai ciclomotori come definiti dagli articoli 24 e 25 dello stesso testo unico.

     Sono esenti dall'obbligo del dispositivo retrovisivo i motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni [7] .

 

          Art. 5 bis. [8]

     Alle violazioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2]  Alinea così modificato dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1986, n. 582.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1986, n. 582.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1986, n. 582.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1986, n. 582.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1986, n. 582.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1986, n. 582.

[8]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 1986, n. 582.