§ 98.1.26288 - Legge 20 luglio 1985, n. 400 .
Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/07/1985
Numero:400


Sommario
Art. 1.      Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, [...]
Art. 2.      La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati


§ 98.1.26288 - Legge 20 luglio 1985, n. 400 [1].

Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.

(G.U. 9 agosto 1985, n. 187)

 

     Art. 1.

     Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.

     La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

 

          Art. 2.

     La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.


[1] Abrogata dall'art. 20 del D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685.