Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/07/1985 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, [...] |
Art. 2. La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati |
§ 98.1.26288 - Legge 20 luglio 1985, n. 400 [1].
Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.
(G.U. 9 agosto 1985, n. 187)
Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.
La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.
La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.
[1] Abrogata dall'art. 20 del