Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/04/1985 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. unico. Dopo l'art. 49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, è inserito il seguente |
§ 98.1.26272 - Legge 22 aprile 1985, n. 152.
Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti.
(G.U. 29 aprile 1985, n. 100)
Dopo l'art. 49 del
"Art. 49-bis. - Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del
Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi".