Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/10/1984 |
Numero: | 693 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 2 della legge 8 novembre 1956 n. 1327, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Le norme di cui all'art. 2 si applicano dal 1° gennaio 1980 |
Art. 4. All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa per [...] |
§ 98.1.25970 - Legge 8 ottobre 1984, n. 693. [1]
Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana.
(G.U. 20 ottobre 1984, n. 290)
L'art. 2 della
"La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed è conforme al modello annesso al
L'art. 4 della
"Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
e) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
f) per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;
g) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.
Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) e g) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo".
Le norme di cui all'art. 2 si applicano dal 1° gennaio 1980.
All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario in corso e per i successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del