§ 98.1.25970 - Legge 8 ottobre 1984, n. 693.
Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/10/1984
Numero:693


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 8 novembre 1956 n. 1327, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Le norme di cui all'art. 2 si applicano dal 1° gennaio 1980
Art. 4.      All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa per [...]


§ 98.1.25970 - Legge 8 ottobre 1984, n. 693. [1]

Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana.

(G.U. 20 ottobre 1984, n. 290)

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 8 novembre 1956 n. 1327, è sostituito dal seguente:

     "La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed è conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

     "Per il computo degli anni di servizio sono validi:

     a) il servizio militare comunque prestato;

     b) le campagne di guerra;

     c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;

     d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;

     e) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);

     f) per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;

     g) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.

     Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

     Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) e g) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo".

 

          Art. 3.

     Le norme di cui all'art. 2 si applicano dal 1° gennaio 1980.

 

          Art. 4.

     All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario in corso e per i successivi.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.