Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/07/1984 |
Numero: | 391 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente |
Art. 2. All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della [...] |
§ 98.1.25951 - Legge 21 luglio 1984, n. 391.
Integrazione all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
(G.U. 30 luglio 1984, n. 208)
All'art. 82 del
"Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età".
All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 800 milioni, si provvede con le ordinarie dotazioni del capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e con quelle del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.