Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/05/1984 |
Numero: | 119 |
Sommario |
Art. unico. Il terzo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, è sostituito dai seguenti |
§ 98.1.25934 - Legge 7 maggio 1984, n. 119.
Modifica dell'art. 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica.
(G.U. 12 maggio 1984, n. 130)
Il terzo comma dell'art. 1 della
"Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, può essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.
I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero".