Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 24/11/1981 |
Numero: | 927 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. - 4. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra [...] |
Art. 7. Il Ministero della sanità, destinatario delle notifiche, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità esamina la conformità della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui al [...] |
Art. 8. Le norme indicate nei precedenti articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente all'obbligo di notifica ed alle relative modalità, non sono applicabili |
Art. 9. Qualora il notificante ritenga che la diffusione delle informazioni previste all'art. 6 del presente decreto potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale, può indicare le [...] |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. Alla data del 18 settembre 1983 le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, ma sono incluse nell'inventario [...] |
Art. 13. Per la necessaria collaborazione alla definizione dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti sul mercato della Comunità anteriormente al 18 settembre 1981, di competenza della [...] |
§ 24.1.11 - D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927.
Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831/CEE del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
(G.U. 20 febbraio 1982, n. 50).
1. - 4. [2].
5. Per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi si applicano i criteri generali stabiliti nell'allegato III.
Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della
A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 è tenuto a presentare, entro e non oltre 45 giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente:
un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonché dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;
una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti;
la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla
proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.
Qualora si tratti di una sostanza che è già stata notificata, il Ministero della sanità può accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o più dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.
Nel caso in cui una sostanza è già iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il notificante può fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante è inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato 1 del presente decreto, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza è stata notificata per la prima volta da almeno 10 anni.
Il notificante di una sostanza già notificata è tenuto ad informare il Ministero della sanità:
dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del presente decreto, punto 2.2.1;
delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;
dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punti 2.1.2, di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza;
di ogni modifica delle proprietà risultanti da una modifica della composizione della sostanza di cui all'allegato I del presente decreto, punto 1.3.
Il notificante è altresì tenuto ad informare il Ministero della sanità circa i risultati degli studi effettuati in conformità all'allegato II del presente decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del presente decreto sono effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità, destinatario delle notifiche, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità esamina la conformità della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui al precedente art. 6 ed in particolare:
le conclusioni proposte dal notificante circa i rischi prevedibili che la sostanza può presentare;
la classificazione e l'etichettatura;
le proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego presentate dal notificante.
Il Ministero della sanità, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità, qualora sia necessario per valutare il pericolo che una sostanza può presentare, ha facoltà di:
chiedere informazioni complementari e/o prove di verifica in merito alle sostanze notificate, con riferimento all'allegato II del presente decreto, anche in un momento precedente a quello previsto nell'allegato stesso;
procedere al prelievo dei campioni necessari a scopo di controllo, secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 11 della
prendere, in attesa di disposizioni comunitarie, le misure appropriate relative alla sicurezza di impiego, secondo le modalità previste agli articoli 3 e 6 della
Il Ministero della sanità, al ricevimento del fascicolo di notifica o delle informazioni complementari di cui all'art. 6 precedente, trasmette immediatamente copia del fascicolo alla commissione delle Comunità europee, corredandolo con i propri eventuali commenti. Per quanto riguarda le informazioni complementari di cui al precedente art. 6 e le informazioni e le prove complementari di cui all'allegato II del presente decreto, il Ministero della sanità informa la commissione delle Comunità europee delle prove scelte, delle motivazioni che hanno giustificato tale scelta e della valutazione dei risultati. La documentazione di cui sopra può essere trasmessa alla commissione delle Comunità europee sotto forma di riassunto.
Il Ministero della sanità può fornire, ove richiesto, alle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee, che hanno ricevuto copia della documentazione sopradetta dalla commissione, informazioni aggiuntive circa il contenuto della documentazione medesima.
Le norme indicate nei precedenti articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente all'obbligo di notifica ed alle relative modalità, non sono applicabili:
a) fino a 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui all'art. 13, alle sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981;
b) 6 mesi dopo la pubblicazione dell'inventario di cui al predetto articolo, alle sostanze che figurano nell'inventario medesimo;
c) agli antiparassitari ed ai concimi, purché siano soggetti a procedure di omologazione per lo meno equivalenti o di notifica comunitarie o nazionali;
d) alle sostanze che sono già sottoposte a prescrizioni analoghe in conformità ad altre direttive comunitarie in materia di prove e di notifiche.
Si considerano notificate ai sensi del presente decreto le sostanze già notificate in uno degli Stati membri delle Comunità europee in conformità alle disposizioni della
Si considerano altresì notificate le sostanze enumerate qui di seguito, allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) polimerizzati, policondensati e composti di poliaddizione, in ragione di meno del 2% di un monomero in forma legata che non è stato ancora commercializzato prima del 18 settembre 1981;
b) sostanze soggette alla ricerca ed all'analisi, qualora siano immesse sul mercato per determinarne le proprietà conformemente al presente decreto;
c) sostanze immesse sul mercato a scopi di ricerca o di analisi in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante destinate soltanto a laboratori;
d) sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante a condizione che lo stesso ne dichiari l'identità, i dati utilizzati per l'etichettatura ed i quantitativi al Ministero della sanità e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dallo stesso Ministero [6].
Le sostanze di cui al terzo comma devono, nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore, essere imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 della
Qualora non fosse ancora possibile etichettare tali sostanze conformemente ai principi di cui all'art. 5 della
Qualora una sostanza citata al terzo comma del presente articolo ed etichettata secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge citata, come completato dal presente decreto, sia «altamente tossica» o «tossica», il fabbricante o importatore deve comunicare al Ministero della sanità tutte le informazioni di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 dell'allegato I del presente decreto.
Qualora il notificante ritenga che la diffusione delle informazioni previste all'art. 6 del presente decreto potrebbe danneggiarlo in campo industriale o commerciale, può indicare le informazioni per le quali richiede il segreto nei confronti di altre persone che non siano quelle appartenenti all'amministrazione dello Stato indicate nell'art. 10 del presente decreto o alla commissione delle Comunità europee o alle corrispondenti amministrazioni degli Stati membri della Comunità. In tal caso dovranno essere fornite le relative giustificazioni.
Non possono comportare il segreto industriale e commerciale:
la denominazione commerciale della sostanza; i dati fisico-chimici della sostanza in rapporto all'allegato I del presente decreto, punto 3; i possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
l'interpretazione delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche nonché il nome dell'organismo responsabile di tali prove;
i metodi e le precauzioni raccomandate di cui all'allegato I del presente decreto, punto 2.3 e le misure di emergenza di cui allo stesso allegato, punti 2.4 e 2.5.
Se in un momento successivo il notificante stesso rende pubbliche le informazioni che in precedenza erano riservate, egli deve informarne il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità che ha ricevuto la notifica, sentita la commissione di cui al successivo art. 10, decide quali informazioni comportino il segreto industriale e commerciale conformemente al secondo comma del presente articolo.
Il nome di una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze notificate istituito presso la commissione delle Comunità europee può essere iscritto in codice, ove richiesto, nel caso in cui la pubblicazione della denominazione della sostanza ponga problemi di riservatezza, a condizione che la sostanza non sia classificata come pericolosa. La menzione in codice della sostanza in tal caso non può superare il termine di tre anni.
Le informazioni giudicate riservate non possono essere comunicate se non alla commissione delle Comunità europee ed alle autorità competenti degli Stati membri delle Comunità europee nonché, in caso di procedure amministrative o giudiziarie che comportino sanzioni e che siano avviate al fine di controllare le sostanze chimiche immesse sul mercato, alle persone direttamente interessate in tali procedure.
Alla data del 18 settembre 1983 le sostanze pericolose che non figurano ancora nell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, ma sono incluse nell'inventario di cui all'art. 13 del presente decreto o sono già sul mercato prima del 18 settembre 1981, devono essere nella misura in cui le loro caratteristiche pericolose siano ragionevolmente note al fabbricante o importatore o distributore, stabilito o no nel territorio nazionale, imballate e provvisoriamente etichettate dallo stesso conformemente alle norme degli articoli 4, 5, 6 e 7 della
Il termine per lo smaltimento delle eventuali scorte non conformi nell'imballaggio o nell'etichettatura alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della
Per la necessaria collaborazione alla definizione dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti sul mercato della Comunità anteriormente al 18 settembre 1981, di competenza della commissione delle Comunità europee in conformità alle disposizioni comunitarie, l'Istituto superiore di sanità esplica le funzioni di «Punto di contatto nazionale».
ALLEGATO I
CARATTERISTICHE OGGETTO DEL FASCICOLO TECNICO (FASCICOLO DI BASE)
(Omissis)
ALLEGATO II
INFORMAZIONI E PROVE COMPLEMENTARI
(Omissis)
ALLEGATO III [8]
CRITERI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE E DI ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE
PERICOLOSE
PARTE I.
A. Salvo disposizioni contrarie previste nelle direttive specifiche
relative ai preparati pericolosi, l'assegnazione delle sostanze e dei
preparati alle categorie molto tossiche, tossiche, nocive è effettuata
secondo i seguenti criteri:
a) l'assegnazione alle categorie molto tossiche, tossiche o nocive è
effettuata mediante la determinazione della tossicità acuta della sostanza
o del preparato commercializzato, su animali, espressa in DL50 o in CL50,
prendendo come riferimento i seguenti parametri:
Categoria |
DL50 orale ratto |
DL50 cutanea ratto o coniglio |
CL50 inalatoria ratto |
|
mg/kg |
mg/kg |
mg/litro/4 ore |
Molto tossiche |
25 |
50 |
0,5 |
Tossiche |
25 - 200 |
50 - 400 |
0,5 - 2 |
Nocive |
200 - 2000 |
400 - 2000 |
2 - 20 |
b) se alcuni elementi dimostrano che per la classificazione non è opportuno
basarsi principalmente sui valori della DL50 o della CL50 poiché le
sostanze o i preparati comportano altri effetti di diversa natura, le
sostanze o preparati devono essere classificati in base all'importanza di
tali effetti.
PARTE II.
B. Salvo disposizioni contrarie previste nei decreti specifici relativi ai
preparati pericolosi, la classificazione delle sostanze e dei preparati
nelle categorie corrosivi o irritanti è effettuata secondo i seguenti
criteri:
(a) Criteri di corrosione di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1985 .
Una sostanza o un preparato sono considerati corrosivi se, applicati sulla
pelle sana ed intatta di un animale, distruggono l'intero spessore del
tessuto cutaneo in almeno un animale, durante l'esecuzione della prova di
irritazione cutanea di cui all'allegato V/o di un metodo equivalente ovvero
se il risultato può essere previsto, ad esempio in base alle reazioni
fortemente acide o alcaline.
(b) Criteri di irritazione.
Una sostanza o un preparato sono considerati irritanti se provocano
un'infiammazione della pelle o lesioni oculari corrispondenti alla
valutazione di parametri in appresso indicati:
1. Infiammazioni della pelle.
I) Infiammazioni della pelle che persista per almeno 24 ore dopo un periodo
massimo di esposizione di 4 ore o che corrisponda ai seguenti valori,
determinati sul coniglio secondo il metodo di prova dell'irritazione
cutanea di cui all'allegato V al decreto ministeriale 3 dicembre 1985;
- il valore medio del conteggio per l'eritema e la formazione di escara o
la formazione di edema, calcolato per tutti gli animali sottoposti a prova,
è pari o superiore a 2,
- ovvero, nello svolgimento della prova dell'allegato V di cui al decreto
ministeriale 3 dicembre 1985 su tre animali quando si osservi in almeno due
animali eritema e formazione di escara o formazione di edema di valore
medio pari o superiore a 2 calcolato per ciascun animale separatamente.
In ambedue i casi tutti i risultati del conteggio per ciascuno dei tempi di
rilevazione degli effetti (24, 48, 72 ore) vanno utilizzati per calcolare i
rispettivi valori medi.
II) Se le esperienze pratiche dimostrano che le sostanze e i preparati
provocano una reazione di sensibilizzazione in un numero considerevole di
persone in seguito a contatto con la pelle o sulla base di una reazione
positiva negli esperimenti sugli animali.
Nel caso del metodo di prova della sensibilizzazione della pelle descritto
nell'allegato V del decreto ministeriale 31 dicembre 1985 o nel caso di
altri metodi di prova ausiliari, si considera positiva una risposta almeno
pari al 30% degli animali. Per altri metodi di prova si considera positiva
una risposta almeno pari al 15%.
2. Lesioni oculari.
Lesioni oculari che si producono entro 72 ore dall'esposizione che
persistono per almeno 24 ore e corrispondenti ai seguenti valori,
determinati sul coniglio secondo il metodo di prova dell'irritazione
oculare di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 :
- il valore medio del conteggio per ciascun tipo di lesione, calcolato su
tutti gli animali sottoposti a prova, è uno dei seguenti:
- opacità della cornea, almeno 2 - lesione dell'iride, almeno 1
- arrossamento della congiuntiva, almeno 2,5
- edema della congiuntiva (chemosi), almeno 2
- o, quando nel caso in cui al prova dell'allegato V del decreto
ministeriale 3 dicembre 1985 sia svolta su tre animali si osservi in
almeno due animali opacità della cornea o lesione dell'iride o arrossamento
della congiuntiva o edema della congiuntiva (chemosi) di valore medio
corrispondente a quello sopra indicato, ma calcolato per ciascun animale
separatamente.
In ambedue i casi tutti i risultati del conteggio per ciascuno dei tempi di
rilevazione degli effetti (24, 48, 72 ore) vanno utilizzati per calcolare i
rispettivi valori medi.
C. Se dei fatti dimostrano l'esistenza di effetti tossici diversi da quelli
acuti determinati da esperimenti sugli animali, per esempio effetti
cancerogeni, mutageni, allergici, subacuti o cronici, le sostanze o i
preparati devono essere classificati secondo l'importanza di tali effetti.
D. Guida per l'etichettatura delle sostanze pericolose; criteri per la
scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di
prudenza (frasi S).
1. Introduzione generale
1.1. Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono una
guida per tutti gli interessati (fabbricanti, importatori, autorità
nazionali) ai metodi di classificazione e di etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi. Il documento presenta i criteri generali di
classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati
pericolosi. Il documento presenta i criteri generali di classificazione e
di etichettatura delle sostanze e dei preparati, di cui all'art. 2, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81.
1.2. Le disposizioni del presente decreto e dei decreti ministeriali
specifici in materia di etichettatura dei preparati pericolosi hanno lo
scopo di mettere a disposizione della popolazione e dei lavoratori
informazioni essenziali sulle sostanze e sui preparati pericolosi.
L'etichetta richiama l'attenzione di coloro che manipolano o utilizzano
dette sostanze o preparati sui rischi insiti in alcuni di essi. L'etichetta
può inoltre richiamare l'attenzione su informazioni più complete in materia
di precauzioni e di utilizzazione del prodotto, disponibili sotto altra
forma.
1.3. L'etichetta tiene conto di tutti i rischi potenziali connessi con la
normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze e dei preparati
pericolosi nella forma in cui vengono commercializzati, ma non
necessariamente nelle altre possibili forme di utilizzazione finale, ad
esempio allo stato diluito. I rischi più gravi sono segnalati da simboli;
questi rischi e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati
in frasi tipo, mentre altre frasi, relative ai consigli di prudenza,
presentano le precauzioni che occorre prendere.
L'informazione è completata dalla denominazione della sostanze secondo una
nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale, dal nome e
dall'indirizzo dl fabbricante, del distributore o dell'importatore.
1.4. Per quanto si riferisce alle sostanze di cui all'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 927/81, l'etichettatura apposta dal
fabbricante o dal suo rappresentante è valida sino al momento in cui la
sostanza viene inserita nell'allegato I o sino a quando sia stata presa una
decisione di non inserirla nell'elenco, in conformità della procedura di
cui all'art. 21 della
2. Classificazione delle sostanze pericolose e scelta delle frasi indicanti
i rischi
2.1. Introduzione.
La classificazione tende ad identificare tutte le proprietà tossicologiche
e fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati che possono presentare un
pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione.
- Per le sostanze per le quali occorre fornire le informazioni specificate
nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 la
maggior parte dei dati necessari per la classificazione e l'etichettatura
sono contenuti nel "fascicolo di base". La classificazione e
l'etichettatura verranno rivendute, se necessario, quando si disporrà di
nuove informazioni (allegato II del decreto del Presidente della Repubblica
n. 927/81).
- Per quanto riguarda le altre sostanze (ad esempio quelle cui fa
riferimento l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.
927/81) dati necessari per la classificazione e l'etichettatura potranno
ottenersi, eventualmente, da numerose altre fonti, ad esempio risultati di
precedenti prove, informazioni richieste in applicazione delle norme
internazionali sui trasporti di sostanze pericolose, informazioni ricevute
da opere di consultazione, da pubblicazioni specializzate, informazioni
basate sull'esperienza.
I criteri guida illustrati nel presente allegato sono direttamente
applicabili nel caso in cui i dati in questione siano stati ottenuti
mediante metodi di prova comparabili a quelli esposti nell'allegato V del
decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Negli altri casi i dati disponibili
devono essere valutati confrontando i metodi di prova utilizzati con quelli
presentati nel medesimo allegato V e in base alle norme contenute nel
presente allegato, in modo da determinare gli appropriati criteri di
classificazione ed etichettatura.
2.2. Proprietà fisico-chimiche.
2.2.1. I metodi di prova per la determinazione delle proprietà esplosive,
comburenti e di infiammabilità indicati nell'allegato V del decreto
ministeriale 3 dicembre 1985 hanno lo scopo di precisare il significato
delle definizioni generali contenute nell'art. 2, lettere a), b), c), d),
i) della
derivano direttamente dai metodi di prova di cui all'allegato V del decreto
ministeriale 3 dicembre 1985 quando sono menzionati.
2.2.2. Se sono disponibili informazioni adeguate che dimostrino in pratica
che le proprietà fisico-chimiche delle sostanze e dei preparati (ad
eccezione dei perossidi organici) sono diverse da quelle che si rilevano
dai metodi d prova di cui all'allegato V del decreto ministeriale 3
dicembre 1985 tali sostanze e preparati dovrebbero essere classificati in
funzione del rischio che eventualmente essi presentano per coloro che
manipolano le sostanze ed i preparati o per altri.
2.2.3. I perossidi organici sono classificati come pericolosi sulla base
della struttura (per esempio R-O-O-H; R1-O-O-R2). In generale i perossidi
organici saranno classificati come comburenti e l'etichetta sarà conforme a
quanto disposto al punto 2.4.2. a meno che:
- le prove svolte in conformità dei metodi presentati nell'allegato V del
decreto ministeriale 3 dicembre 1985 dimostrino che il perossido organico,
nella forma commercializzata, presenta proprietà esplosive, come indicato
al punto 2.4.1., ovvero
- il perossido organico è così diluito o indebolito da non potersi
considerare né esplosivo, né comburente, né infiammabile.
2.3. Proprietà tossicologiche.
2.3.1. La classificazione si basa sugli effetti acuti e su quelli a lungo
termine delle sostanze e preparati, siano essi dovuti ad un'unica
esposizione o ad un'esposizione ripetuta o di lunga durata.
2.3.2. Le sostanze ed i preparati in generale vanno classificati in base
alla tossicità acuta del prodotto commercializzato, espressa come DL50 o
CL50 e determinata attraverso prove su animali da laboratorio. I valori di
riferimento figurano nella parte I del presente allegato.
Se si osservano effetti diversi dagli effetti acuti rivelatisi in animali
da laboratorio, ad esempio effetti cancerogeni, mutagenici, allergenici,
subacuti o cronici, le sostanze o i preparati vanno classificati in
relazione con l'entità di questi effetti.
Se è possibile provare che l'effetto tossico delle sostanze e dei preparati
sull'uomo è o potrebbe essere diverso da quello messo in evidenza dai
risultati sperimentali ottenuti con le prove su animali, le sostanze e i
preparati vanno classificati in base alla tossicità per l'uomo.
2.3.3. Quando la classificazione deve basarsi sui risultati sperimentali
ottenuti con prove su animali, i risultati debbono essere validi anche per
l'uomo, cioè le prove devono riprodurre in maniera adeguata i rischi per
l'uomo.
2.4. Criteri per la classificazione, la scelta dei simboli, l'indicazione
del pericolo e la scelta delle frasi indicanti i rischi.
La classificazione deve basarsi sulle proprietà tossicologiche e fisico-
chimiche delle sostanze e preparati.
L'obiettivo della scelta delle frasi indicanti i rischi è di illustrare
sull'etichetta la natura specifica dei potenziali rischi identificati nella
classificazione.
Occorre dunque tenere conto di tutti i criteri per la scelta dei simboli e
delle frasi indicanti rischi, cioè dei punti da 2.4.1 a 2.4.11 e del
capitolo 3; ad esempio una classificazione sulla base del punto 2.4.6. non
implica necessariamente che non debbano prendersi in considerazione punti
come il 2.4.7. o il 2.4.9.
I criteri sono applicabili a sostanze e a preparati gassosi, ma solo nella
misura in cui formano oggetto di imballaggio e di etichettatura, ai sensi
del presente decreto o di decreti specifici sui preparati.
Nonostante i criteri di cui ai punti 2.4.3., 2.4.4. e 2.4.5., le sostanze e
i preparati presentati sotto forma di aerosol saranno esaminati alla luce
dei criteri relativi all'infiammabilità di cui ai punti 1.8 e 2.2, lettera
c), dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
1982, n. 741.
2.4.1. Esplosivo.
Le sostanze e i preparati saranno classificati come esplosivi e
contrassegnati dal simbolo E e dall'indicazione di pericolo "esplosivo" in
base ai risultati delle prove presentate nell'allegato V del decreto
ministeriale 3 dicembre 1985 e nella misura in cui le sostanze e le
preparazioni sono esplosive nella forma in cui sono commercializzate. E'
obbligatoria una frase relativa ai rischi, da scegliere sulla base di
quanto segue.
R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'
ignizione
- sostanze e preparati, compresi alcuni perossidi organici, esclusi quelli
elencati in appresso.
R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre
sorgenti d'ignizione
- sostanze e preparati particolarmente sensibili, come sali dell'acido
picrico, P.E.T.N. e alcuni perossidi organici non diluiti, come il
perossido di dibenzoile.
2.4.2. COMBURENTE.
Le sostanze ed i preparati saranno classificati come comburenti e
contrassegnati dal simbolo O e dall'indicazione di pericolo "comburente"
conformemente ai risultati delle prove menzionate nell'allegato V al
frase indicante i rischi specifici, da scegliere sulla base dei risultati
delle prove e tenendo conto di quanto segue:
R 11 Facilmente infiammabile
- perossidi organici che possono infiammarsi anche quando non sono a
contatto con altri materiali combustibili.
R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili
- altre sostanze e preparati comburenti che possono infiammarsi o aggravare
il rischio di incendio quando sono a contatto con materiali combustibili.
R 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili
- altre sostanze e preparati che diventano esplosivi se miscelati con
materiali combustibili, ad esempio alcuni clorati.
2.4.3. ALTAMENTE INFIAMMABILE (ESTREMAMENTE INFIAMMABILE).
Le sostanze e i preparati saranno classificati come altamente infiammabili
e contrassegnati dal simbolo F più e dall'indicazione di pericolo
"altamente infiammabile" in funzione dei risultati delle prove previste
dall'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 . La frase
indicante i rischi viene assegnata in base ai seguenti criteri:
R 12 Altamente infiammabile (estremamente infiammabile)
- sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità
inferiore a 0 °C e un punto do ebollizione (o, nel caso di un intervallo di
ebollizione, il punto iniziale di ebollizione) inferiore o uguale a 35 °C.
2.4.4. FACILMENTE INFIAMMABILE.
Le sostanze e i preparati saranno classificati come facilmente infiammabili
e contrassegnati dal simbolo F e dall'indicazione di pericolo "facilmente
infiammabile" in funzione dei risultati delle prove contenute nell'allegato
V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985. Le frasi indicanti i rischi
specifici verranno assegnate in base ai seguenti criteri:
R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria
- sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e
senza apporto di energia, possono riscaldarsi e quindi infiammarsi.
R 11 Facilmente infiammabile
- sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi in seguito
a un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare, o a consumarsi anche dopo l'allontanamento di tale sorgente;
- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a
21°C ma che non sono altamente infiammabili.
R 12 Altamente infiammabile
- sostanze e preparati gassosi infiammabili nell'aria a pressione normale.
R 13 Gas liquefatto altamente infiammabile
- sostanze e preparati gassosi infiammabili nell'aria a pressione normale
quando sono commercializzati allo stato liquido.
R 15 A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili
- sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose e almeno
pari a 1 l/kg/h.
2.4.5. INFIAMMABILE.
Le sostanze e i preparati saranno classificati come infiammabili in base ai
risultati delle prove menzionate nell'allegato V del decreto ministeriale 3
dicembre 1985 . La frase indicante i rischi specifici sarà assegnata
tenendo conto dei criteri sottoelencati:
R 10 Infiammabile
- sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o
superiore a 21°C o minore o uguale a 55°C.
Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che un preparato che ha un punto di
infiammabilità maggiore o uguale a 21 °C e minore o uguale a 55 °C non deve
essere classificato come infiammabile se non può in alcun modo alimentare
una combustione e nella misura in cui non sussiste motivo per temere di
esporre a pericolo coloro che manipolano i preparati in questione o altre
persone.
2.4.6. ALTAMENTE TOSSICO (MOLTO TOSSICO).
Le sostanze e i preparati saranno classificati come altamente tossici (o
molto tossici) e contrassegnati dal simbolo T più e dall'indicazione di
pericolo "altamente tossico" sulla base dei criteri presentati nella parte
I del presente allegato secondo le modalità qui di seguito specificate.
Le frasi indicanti i rischi specifici saranno assegnate sulla base dei
seguenti criteri:
R 28 Altamente tossico (molto tossico) per ingestione
- risultati tossicità acuta:
DL50 per via orale, ratto: (segno) 25 mg/kg
R 27 Altamente tossico (molto tossico) a contatto con la pelle
- risultati tossicità acuta:
DL50 per via cutanea, ratto o coniglio: (segno) 50 mg/kg
R 26 Altamente tossico (molto tossico) per inalazione
- risultati tossicità acuta:
CL50 per inalazione, ratto: (segno) 0,5 mg/l/4 h
R 39 [*] Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
- esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi
da quelli esaminati nel capitolo 3, potrebbero essere causati da un'unica
esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa nella gamma
di valori summenzionata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).
[*]: Per rendere note la vie di somministrazione/esposizione devono essere
utilizzate anche le frasi R 26, R 27 o R 28 .
2.4.7. Tossico
Le sostanze e i preparati saranno classificati come tossici e
contrassegnati dal simbolo T e dall'indicazione di pericolo "tossico"
conformemente ai criteri contenuti nella parte I del presente allegato
secondo le modalità sottoindicate. Le frasi indicanti rischi specifici
saranno assegnate in base ai seguenti criteri:
R 25 Tossico per ingestione
- risultati tossicità acuta:
DL50 per via orale, ratto: 25 < DL50 200 mg/kg
R 24 Tossico a contatto con la pelle
- risultati tossicità acuta:
DL50 per via cutanea, ratto o coniglio: 50 < DL50 400 mg/kg
R 23 Tossico per inalazione
- risultati tossicità acuta:
CL50 per inalazione, ratto: 0,5 < DL50 2 mg/l/4 h
R 39 [*] Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
- esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi
da quelli presi in considerazione nel capitolo 3, potrebbero essere causati
da un'unica esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa
nella gamma di valori summenzionata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).
R 48 [*] Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione
prolungata
- gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici che
abbiano rilevanza sul piano tossicologico) potrebbero essere causati da
esposizioni ripetute o prolungate per via appropriata, di livelli
notevolmente inferiori a quelli specificati al punto 2.4.8 (vedi anche
punti 2.3.2 e 2.3.3).
[*]: Per rendere note la vie di somministrazione/esposizione devono essere
utilizzate anche le frasi R 23, R 24 o R 25.
2.4.8. Nocivo
Le sostanze e i preparati saranno classificati come nocivi e contrassegnati
dal simbolo Xn e dall'indicazione di pericolo "nocivo" in base ai criteri
forniti nella parte I del presente allegato e come indicato qui di seguito.
Le frasi indicanti rischi specifici saranno assegnate secondo i seguenti
criteri:
R 22 Nocivo per ingestione
- risultati tossicità acuta:
DL50 per via orale, ratto: 200 < DL50 2000 mg/kg
R 21 Nocivo a contatto con la pelle
- risultati tossicità acuta:
DL50 per via cutanea, ratto o coniglio: 400 < DL50 2000 mg/kg
R 20 Nocivo per inalazione
- risultati tossicità acuta:
CL50 per inalazione, ratto: 2 < CL50 20 mg/l/4 h
R 40 [*] Possibilità di effetti irreversibili
- esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi
dagli effetti specificati nel capitolo 3, potrebbero essere causati da
un'unica esposizione per via appropriata, in generale di dose compresa
nella gamma di valori sopraindicata (vedi anche punti 2.3.2 e 2.3.3).
R 48 [*] Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione
prolungata
- gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici di
rilevanza tossicologica) potrebbero essere causati da una esposizione
ripetuta o prolungata per via appropriata, di livelli dell'ordine di (vedi
anche punti 2.3.2 e 2.3.3):
- via orale, ratto: 50 mg/kg (di peso corporeo)/giorno [**],
- via cutanea, ratto o coniglio: 100 mg/kg (di peso corporeo)/giorno [**],
- per inalazione, ratto: 0,5 mg/l, 6 h/giorno [**].
Questi valori guida sono di applicazione diretta qualora nel corso di uno
studio di tossicità sub-cronica (90 giorni) siano state osservate gravi
lesioni, ma serviranno anche come guida per l'interpretazione dei risultati
di prove di tossicità sub-acuta (28 giorni) o cronica (2 anni).
R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione
- esistono prove che dimostrano che le sostanze e i preparati possono
provocare una reazione di sensibilizzazione nell'uomo per inalazione, con
una frequenza superiore a quella riscontrabile nella popolazione in
generale.
[*]: Per rendere note la vie di somministrazione/esposizione devono essere
utilizzate anche le frasi R 20, R 21 o R 22.
[**]: Questi valori non devono in alcun modo influenzare la scelta della
dose nello svolgimento delle prove dell'allegato V.
2.4.9. Corrosivo
Le sostanze e i preparati saranno classificati come corrosivi e
contrassegnati dal simbolo C e dall'indicazione di pericolo "corrosivo" in
base ai criteri contenuti nella parte II B (a) del presente allegato. Le
frasi indicanti i rischi specifici verranno assegnate conformemente ai
seguenti criteri:
R 35 Provoca gravi ustioni
- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale,
distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non
oltre 3 minuti o se questo risultato può essere previsto.
R 34 Provoca ustioni
- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale,
distrugge l'intero spessore del tessuto cutaneo dopo un'esposizione di non
oltre 4 ore o se tale risultato può essere previsto.
2.4.10. Irritante
Le sostanze e i preparati non corrosivi saranno classificati come irritanti
e contrassegnati col simbolo Xi e l'indicazione di pericolo "irritante" in
conformità dei criteri presentati nella parte II B del presente allegato e
di quanto indicato qui di seguito. Le frasi indicanti i rischi specifici
saranno assegnate conformemente ai seguenti criteri:
R 38 Irritante per la pelle
- se, in caso di applicazione sulla pelle sana ed intatta di un animale per
un periodo massimo di 4 ore, si produce una rilevante infiammazione che
persista per almeno 24 ore dopo la fine della prova. L'infiammazione è
rilevante se il valore medio del conteggio è almeno pari a 2 per la
formazione di eritemi, escare o edemi. Lo stesso vale nel caso in cui la
prova sia stata effettuata su tre animali se il valore relativo alla
formazione di eritema o di escara o di edema registrato in almeno due
animali è almeno pari o superiore a 2.
R 36 Irritante per gli occhi
- se, in caso di applicazione nell'occhio di un animale, si producono
lesioni oculari rilevanti che persistono per almeno 24 ore dopo
l'instillazione del prodotto in esame.
Le lesioni oculari sono rilevanti se la media dei conteggi risulta pari a
uno dei seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore di 2, ma
inferiore a 3; lesioni dell'iride uguale o maggiore di 1, ma inferiore a
1.5; arrossamento della congiuntiva uguale o maggiore di 2,5; edema della
congiuntiva (chemosi) uguale o maggiore di 2. Lo stesso vale nel caso in
cui la prova sia stata eseguita su tre animali, se le lesioni, in due o più
animali, presentano valori equivalenti a quelli summenzionati, salvo nel
caso della lesione dell'iride, il cui valore deve essere uguale o maggiore
di 1 ma inferiore a 2 e dell'arrossamento della congiuntiva il cui valore
deve essere di 2,5 o più.
R 41 [*] Rischio di gravi lesioni oculari
- se, in caso di applicazione nell'occhio di un animale, si producono gravi
lesioni che persistono per almeno 24 ore dopo l'istillazione del prodotto
in esame.
Le lesioni oculari sono gravi se le medie dei conteggi danno uno dei
seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore di 3; lesione
dell'iride maggiore di 1,5. Lo stesso vale nel caso in cui la prova sia
stata eseguita su tre animali, se le lesioni, in almeno due animali,
presentano uno dei seguenti valori: opacità della cornea uguale o maggiore
di 3, lesione dell'iride uguale a 2.
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
- se le esperienze pratiche dimostrano che le sostanze e i preparati
provocano una reazione di sensibilizzazione in un numero considerevole di
persone in seguito o contatto con la pelle o sulla base di una reazione
positiva negli esperimenti sugli animali.
Nel caso del metodo di prova della sensibilizzazione della pelle descritto
nell'allegato V del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 o nel caso di
altri metodi di prova ausiliari, si considera positiva una risposta almeno
pari al 30% degli animali. Per altri metodi di prova si considera positiva
una risposta almeno pari al 15% degli animali.
R 37 Irritante per le vie respiratorie
- sostanze e preparati che causano gravi irritazioni del sistema
respiratorio, di norma verificate attraverso osservazioni pratiche.
[*]: L'uso delle frasi R 34 o R 35 non è compatibile con l'uso della R 41.
2.4.11. Altre proprietà
Ulteriori frasi di indicazione dei rischi saranno assegnate alle sostanze e
preparati classificati in base ai principi di cui ai punti da 2.4.1. a
2.4.10. conformemente ai seguenti criteri (che si basano sulle esperienze
raccolte durante l'elaborazione dell'allegato I del decreto ministeriale 3
dicembre 1985.
R 1 Esplosivo allo stato secco
Per le sostanze e i preparati immessi sul mercato in soluzione o in forma
umida; ad esempio nitrocellulosa con oltre il 12,6% di azoto.
R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
Per sostanze e preparati che possono dare luogo alla formazione di
sensibili derivati metallici esplosivi, ad esempio acido picrico, acido
stifnico.
R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
Per sostanze e preparati instabili al calore non classificati come
esplosivi, ad esempio acido perclorico < 50%.
R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria
Per sostanze e preparati instabili, ad esempio acetilene.
R 7 Può provocare un incendio
Per sostanze e preparati reattivi, ad esempio fluoro, idrosolfito di sodio.
R 14 Reagisce violentemente con l'acqua
Per sostanze e preparati che reagiscono violentemente con l'acqua, ad
esempio cloruro di acetile, metalli alcalini e tetracloruro di titanio.
R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
Per sostanze e preparati che reagiscono in modo esplosivo in presenza di
comburenti, ad esempio fosforo rosso.
R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili
Per preparati che non sono classificati come infiammabili in quanto tali,
ma che contengono componenti volatili infiammabili nell'aria.
R 19 Può formare perossidi esplosivi
Per sostanze e preparati che durante il magazzinaggio possono dar luogo
alla formazione di perossidi esplosivi, ad esempio etere dietilico, 1,4-
diossano.
R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
Per sostanze e preparati che a contatto con l'acqua o con l'aria umida
sprigionano gas tossici o altamente tossici in quantitativi potenzialmente
pericolosi, ad esempio fosfuro di alluminio, pentasolfuro di fosforo.
R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso
Per preparati non classificati come infiammabili in quanto tali ma che
possono divenire infiammabili in seguito alla perdita di componenti
volatili non infiammabili.
R 31 A contatto con acidi libera gas tossici
Per sostanze e preparati che reagiscono con acidi sprigionando gas tossici
in quantità pericolosa, ad esempio ipoclorito di sodio, polisolfuri di
bario. Per le sostanze in libera vendita sarebbe più opportuno utilizzare
la frase S 50 [non mescolare con... (da specificare da parte del
fabbricante)].
R 32 A contatto con acidi libera gas altamente tossici
Per sostanze e preparati che reagiscono con acidi sprigionando gas
altamente tossici in quantità pericolosa, ad esempio sali dell'acido
cianidrico, azoturo di sodio. Per le sostanze in libera vendita sarebbe più
opportuno utilizzare la frase S 50 [non mescolare con... (da specificare da
parte del fabbricante)].
Per sostanze e preparati instabili al calore non classificati come
esplosivi, ad esempio acido perclorico > 50% .
R 33 Pericolo di effetti cumulati
Per sostanze e preparati il cui accumulo nell'organismo umano può apparire
preoccupante, non però di gravità tale da indurre a utilizzare la frase R
48.
In precedenza era assegnata a sostanze dell'allegato I e ai preparati che
si riteneva potessero danneggiare la salute in caso di esposizione
prolungata o fissarsi ed accumularsi nell'organismo umano. Progressivamente
si provvederà a sostituire questa frase, se apparirà opportuno, con la R
48.
R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
Per le sostanze e preparati che non sono classificati come esplosivi in
base al punto 2.4.1 ma che presentano nondimeno proprietà esplosive se
riscaldati in un contenitore chiuso. Ad esempio, alcune sostanze che
esploderebbero se riscaldate in un fusto di acciaio ma che non presentano
tali reazioni se riscaldate in contenitori meno robusti.
3. Criteri supplementari riguardanti alcuni effetti particolari di sostanze
sulla salute
3.1. Procedura per la classificazione delle sostanze che possono presentare
gli effetti menzionati nel presente capitolo
3.1.1. Se un fabbricante o il suo rappresentante dispongono di informazioni
secondo le quali una sostanza dovrebbe essere classificata ed etichettata
in conformità dei criteri di cui ai punti 3.2, 3.3 o 3.4, la sostanza sarà
etichettata utilizzando la frase R 40 e contrassegnata almeno col simbolo
Xn a meno che dall'applicazione dei criteri di cui ai punti da 2.4.6 a
2.4.10 non sia risultata necessaria una classificazione più rigorosa.
3.1.2. Inoltre, il fabbricante o il suo rappresentante dovranno presentare
il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è
immessa sul mercato un documento che contenga tutte le informazioni
sull'argomento. Questo documento deve contenere una bibliografia, con tutti
i necessari riferimenti e può includere eventuali dati non pubblicati.
3.1.3. L'etichettatura provvisoria apposta dal fabbricante o dal suo
rappresentante rimarrà valida sino all'entrata in vigore di una decisione
di inclusione o non inclusione della sostanza in questione nell'allegato I
del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.
3.2. Sostanze cancerogene
3.2.1. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base
delle attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in tre categorie:
Categoria 1
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove
sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad
una sostanza e lo sviluppo di tumori.
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo ad
una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base
di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati su animali,
- altre informazioni specifiche.
Categoria 3
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni,
sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per
procedere ad una valutazione completa. Alcune prove sono state ottenute da
opportuni studi sugli animali, non bastano però per classificare la
sostanza nella categoria 2.
3.2.2. Le seguenti frasi indicanti i rischi specifici vanno utilizzate:
Categorie 1 e 2:
R 45 Può provocare il cancro
Categoria 3:
R 40 Possibilità di effetti irreversibili
3.2.3. Si applicano le seguenti classificazioni e simboli:
Categorie 1 e 2: almeno: Tossico
Categoria 3: Nocivo
Le conclusioni ottenute applicando i criteri di cui ai punti da 2.4.6 a
2.4.10 potrebbero fare apparire la necessità di una classificazione più
severa.
3.3. Sostanze mutagene
3.3.1. Ai fini della classificazione e dell'etichettatura e sulla base
delle attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in tre categorie:
Categoria 1
Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull'uomo.
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione
dell'uomo ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie.
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi mutageniche per l'uomo.
Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione
dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni
genetiche ereditarie, in generale sulla base di:
- adeguati studi su animali,
- altre informazioni rilevanti.
Categoria 3
Sostanze da considerare con sospetto per possibili effetti mutagenici,
sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per
dimostrare in maniera definitiva alterazioni genetiche ereditarie. Esistono
prove fornite da studi specifici sugli effetti mutagenici, ma non sono
sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2.
3.3.2. Le seguenti frasi indicanti i rischi specifici vanno assegnate:
Categorie 1 e 2:
R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
Categoria 3:
R 40 Possibilità di effetti irreversibili
3.3.3. Le seguenti classificazioni e simboli si applicano:
Categoria 1: almeno: Tossico
Categorie 2 e 3: Nocivo
Le conclusioni ottenute applicando i criteri di cui ai punti da 2.4.6 a
2.4.10 potrebbero fare apparire la necessità di una classificazione più
severa.
3.4. Sostanze teratogene
3.4.1. Ai fini della classificazione dell'etichettatura e sulla base delle
attuali conoscenze queste sostanze sono suddivise in due categorie:
Categoria 1
Sostanze di cui si conoscono gli effetti teratogeni sull'uomo.
Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione
dell'uomo ad una sostanza e la comparsa di malformazioni congenite non
ereditarie nella discendenza.
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi teratogene per l'uomo.
Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione
dell'uomo alla sostanza possa provocare malformazioni congenite non
ereditarie nella discendenza, in generale sulla base di:
- adeguati studi su animali,
- altre informazioni rilevanti.
3.4.2. Vanno assegnate le seguenti frasi indicanti i rischi specifici:
Categorie 1 e 2
R 47 Può provocare malformazioni congenite
3.4.3. Si applicano le seguenti classificazioni e simboli:
Categoria 1: almeno: Tossico
Categoria 2: Nocivo
Le conclusioni ottenute applicando i criteri contenuti nei punti da 2.4.6 a
2.4.10 possono fare apparire necessaria una classificazione più severa.
4. Scelta delle frasi relative ai consigli di prudenza
Le frasi relative ai consigli di prudenza (frasi S) saranno assegnate alle
sostanze ed ai preparati in conformità dei seguenti criteri generali:
S 1 Conservare sotto chiave
- Campo d' applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.
- Criteri di impiego
- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici e tossici
che saranno probabilmente in libera vendita.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini
- Campo d' applicazione
- Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.
- Criteri d' impiego
- Obbligatoria solo per tutte le sostanze e i preparati che probabilmente
saranno in libera vendita o che verranno probabilmente utilizzati in luoghi
accessibili a tutti, a meno che si possa ritenere che non esistano pericoli
specifici per i bambini.
S 3 Conservare in luogo fresco
- Campo d' applicazione
- Perossidi organici.
- Altre sostanze e preparati pericolosi con punto di ebollizione di 40°C.
- Criteri d' impiego
- Obbligatoria per i perossidi organici, a meno che si usi la frase S 47.
- Raccomandata per le altre sostanze e preparati pericolosi che hanno un
punto di ebollizione di 40°C.
S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata alle sostanze ed ai preparati altamente tossici e
tossici, nei casi in cui è opportuno rafforzare la frase S 13, ad esempio
quando esiste un pericolo di inalazione e quindi occorre conservare la
sostanza o il preparato lontano da locali di abitazione. Il consiglio non
ha però lo scopo di impedire la corretta utilizzazione della sostanza o del
preparato nei locali di abitazione.
S 5 Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da parte del
fabbricante)
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati solidi infiammabili spontaneamente.
- Criteri d' impiego
- Di norma limitata a casi particolari, ad esempio sodio, potassio o
fosforo bianco.
S 6 Conservare sotto... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati pericolosi che devono essere conservati in
un'atmosfera inerte.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata ad alcuni casi particolari, ad esempio alcuni composti
organo-metallici.
S 7 Conservare il recipiente ben chiuso
- Campo d' applicazione
- Perossidi organici.
- Sostanze e preparati che possono sprigionare vapori altamente tossici,
tossici, nocivi, altamente infiammabili o facilmente infiammabili.
- Sostanze e preparati che a contatto con l'umidità sprigionano gas
facilmente infiammabili.
- Solidi facilmente infiammabili.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria per i perossidi organici, nella combinazione S 3/7/9.
- Raccomandata per gli altri campi d'applicazione summenzionati.
S 8 Conservare al riparo dall'umidità
- Campo d' applicazione
- Sostanze e preparati che possono reagire violentemente con l'acqua.
- Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas
facilmente infiammabili.
- Sostanze e preparati che a contatto con l'acqua sprigionano gas altamente
tossici o tossici.
- Criteri d' impiego
- Di norma limitata ai summenzionati campi di applicazione, quando si
vogliono sottolineare le avvertenze contenute nelle frasi R 14, R 15 in
particolare e R 29.
S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
- Campo d' applicazione
- Perossidi organici.
- Sostanze e preparati volatili che possono sprigionare vapori altamente
tossici, tossici o nocivi.
- Liquidi e gas altamente o facilmente infiammabili.
- Criteri d' impiego
- Obbligatoria per i perossidi organici nella combinazione S 3/7/9.
- Raccomandata per le sostanze e i preparati volatili che possono
sprigionare vapori altamente tossici, tossici o nocivi.
- Raccomandata per i liquidi o i gas altamente o facilmente infiammabili.
S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che possono sprigionare gas in grado di provocare la
rottura dell'imballaggio.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata ai casi particolari summenzionati.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici e nocivi.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita.
S 14 Conservare lontano da........... (sostanze incompatibili da precisare
da parte del produttore)
- Campo d'applicazione
- Perossidi organici.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria e di norma limitata ai perossidi organici. Tuttavia può
essere utile in casi eccezionali, quando l'incompatibilità può dar luogo ad
un rischio particolare.
S 15 Conservare lontano dal calore
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che possono decomporsi o che possono reagire
spontaneamente sotto l'effetto del calore.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi speciali, ad esempio monomeri, ma non utilizzata
se sono state impiegate le frasi relative ai rischi R 2, R 3 e/o R 5.
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare
- Campo d'applicazione
- Liquidi e gas altamente o facilmente infiammabili.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati; non è tuttavia
necessaria se sono già state utilizzate le frasi relative ai rischi R 2, R
3 e/o R 5.
S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che possono formare con materiale combustibile
miscugli esplosivi o infiammabili spontaneamente.
- Criteri d'impiego
- Da utilizzare in casi particolari, ad esempio per sottolineare il
contenuto delle frasi R 8 e R 9.
S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che possono sviluppare un'eccessiva pressione nel
contenitore.
- Sostanze e preparati che possono formare perossidi esplosivi.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata ai casi summenzionati, quando sussiste un pericolo di
lesione agli occhi e/o quando le sostanze e i preparati sono destinati alla
libera vendita.
S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici e corrosivi.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi particolari (arsenico e composti dell'arsenico,
fluoroacetati), in particolare quando le anzidette sostanze e preparati
sono destinate alla libera vendita.
S 21 Non fumare durante l'impiego
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che, in caso di combustione, sprigionano prodotti
tossici.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi particolari (ad esempio composti alogenati).
S 22 Non respirare le polveri
- Campo d'applicazione
- Tutte le sostanze e preparati pericolosi solidi.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati che possono
sprigionare polveri respirabili e quando occorre richiamare l'attenzione
dell'utilizzatore sui pericoli di inalazione non menzionati nelle frasi
relative ai rischi già scelte. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere
utilizzata per dare maggiore risalto a queste frasi di rischio, in
particolare alla frase R 42.
S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli
[termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]
- Campo d'applicazione
- Tutte le sostanze e preparati liquidi o gassosi.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui
pericoli di inalazione non menzionati nelle frasi di rischio assegnate.
Tuttavia, in casi eccezionali, può essere utilizzata per dare maggiore
risalto a tali frasi di rischio, in particolare alla frase R 42.
- Raccomandata per le sostanze e i preparati sotto forma di aerosol
destinati alla libera vendita.
S 24 Evitare il contatto con la pelle
- Campo d'applicazione
- Tutte le sostanze e i preparati.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata quando occorre richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sui
pericoli che comporta un contatto con la pelle, non menzionati nelle frasi
di rischio assegnate. Tuttavia, in casi eccezionali, può essere utilizzata
per dare maggior risalto a tali frasi di rischio, in particolare alla frase
R 43.
S 25 Evitare il contatto con gli occhi
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.
- Criteri d' impiego
- Di norma limitata a casi speciali, cioè quando si reputa essenziale porre
in risalto il pericolo per gli occhi indicato dall'impiego delle frasi R
34, R 35, R 36 o R 41. Quindi va considerata importante se le sostanze e i
preparati sono destinati alla libera vendita e verranno utilizzati senza
una protezione per gli occhi o il volto.
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati corrosivi o irritanti.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria per le sostanze, i preparati corrosivi e quelli ai quali
viene assegnata la frase di rischio R 41.
- Raccomandata per le sostanze irritanti alle quali è già stata assegnata
la frase di rischio R 36.
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
- Campo d'applicazione
- Perossidi organici.
- Sostanze preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria per i perossidi organici.
- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici e tossici
che sono facilmente assorbiti dalla pelle e per le sostanze e i preparati
corrosivi, salvo quando si consideri sufficiente il solo consiglio di
prudenza S 36.
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e
abbondantemente con... (prodotti idonei da indicarsi da parte del
fabbricante)
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici o corrosivi.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le anzidette sostanze e preparati, in particolare quando
l'acqua non rappresenta il fluido di lavaggio più appropriato.
S 29 Non gettare i residui nelle fognature
- Campo d'applicazione
- Liquidi altamente o facilmente infiammabili.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per i liquidi altamente o facilmente infiammabili non
miscibili con l'acqua. Si intende evitare incidenti (ad esempio incendi,
esplosioni), non richiamare l'attenzione sui problemi generali di
inquinamento.
S 30 Non versare acqua sul prodotto
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che reagiscono violentemente a contatto con l'acqua.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi particolari (ad esempio acido solforico); può
essere utilizzata, all'occorrenza, per rendere più chiare le informazioni o
per sottolineare la frase R 14 o come alternativa alla R 14.
S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente o facilmente infiammabili.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le sostanze e i preparati utilizzati in campo
industriale che non assorbono umidità. Praticamente non viene mai
utilizzata per le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita.
S 34 Evitare l'urto e lo sfregamento
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati esplosivi.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria e di norma limitata ai perossidi organici esplosivi.
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute
precauzioni
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati esplosivi.
- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria per le sostanze e i preparati esplosivi diversi dai
perossidi organici.
- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici, specie se
destinati alla libera vendita.
S 36 Usare indumenti protettivi adatti
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici o nocivi.
- Sostanze e preparati corrosivi.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le sostanze e i preparati utilizzati in campo
industriale che siano:
- altamente tossici, tossici o corrosivi e/o
- nocivi e facilmente assorbiti dalla pelle e/o
- pericolosi per la salute in caso di esposizione prolungata.
S 37 Usare guanti adatti
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici, tossici, nocivi o corrosivi.
- Perossidi organici.
- Sostanze e preparati irritanti per la pelle.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le sostanze e i preparati altamente tossici, tossici e
corrosivi quando non si utilizza la S 36 (ad esempio prodotti destinati
alla libera vendita).
- Raccomandata per i perossidi organici nella combinazione S 37/S 39.
- Raccomandata per le sostanze e i preparati irritanti per la pelle, in
particolare quando sull'etichetta non figura la R 38.
S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio
respiratorio adatto
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici o tossici.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi particolari, che richiedono l'impiego di
sostanze e preparati altamente tossici o tossici in campo industriale o
agricolo.
S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia
- Campo d'applicazione
- Perossidi organici.
- Sostanze e preparati corrosivi, inclusi gli irritanti che comportano un
grave pericolo di lesioni degli occhi.
- Sostanze e preparati altamente tossici e tossici.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per i perossidi organici nella combinazione S 37/S 39.
- Raccomandata per le sostanze e i preparati corrosivi summenzionati, in
particolare quando c'è pericolo di spruzzi.
- Di norma limitata a casi eccezionali per sostanze e preparati altamente
tossici e tossici quando esiste pericolo di spruzzi che potrebbero essere
facilmente assorbiti dalla pelle.
S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto
usare... (da precisare da parte del produttore)
- Campo d'applicazione
- Tutte le sostanze e i preparati pericolosi.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a quelle sostanze e preparati pericolosi per i quali
l'acqua non è considerata un mezzo adeguato di lavaggio (ad esempio quando
occorre un assorbimento mediante sostanze polverulente, dissoluzione
mediante solvente, ecc.) e nei casi in cui è importante, per motivi
sanitari e/o di sicurezza, riportare sull'etichetta un avvertimento.
S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirate i fumi
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati pericolosi che durante la combustione sprigionano
gas altamente tossici o tossici.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi particolari.
S 42 Durante le fumigazioni/vaporizzazioni usare un apparecchio
respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del
produttore]
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati destinati alle utilizzazioni summenzionate ma che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dell'utilizzatore quando non
siano prese opportune precauzioni.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi particolari.
S 43 In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da
parte del fabbricante). Se l'acqua aumenta il rischio precisare: "Non usare
acqua".
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente infiammabili, facilmente infiammabili o
infiammabili.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria per le sostanze e i preparati che a contatto con l'acqua o
l'aria umida sprigionano gas altamente infiammabili.
- Raccomandata per sostanze e preparati altamente infiammabili, facilmente
infiammabili e infiammabili, in particolare quando non sono miscibili con
acqua.
S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta)
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati tossici.
- Criteri d' impiego
- Obbligatoria per le sostanze e i preparati summenzionati utilizzati in
campo industriale e che non sono destinati alla libera vendita.
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il
medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati altamente tossici.
- Sostanze e preparati tossici.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria per le sostanze e i preparati altamente tossici
summenzionati.
- Obbligatoria per le sostanze e i preparati tossici summenzionati quando
sono destinati alla libera vendita.
S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l'etichetta
- Campo d'applicazione
- Tutte le sostanze e i preparati pericolosi diversi da quelli altamente
tossici o tossici.
- Criteri d'impiego
- Obbligatoria per tutte le sostanze e i preparati summenzionati destinati
alla libera vendita, a meno che non vi sia motivo di ritenere pericolosa
l'ingestione, in particolare da parte di bambini.
S 47 Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare da parte
del fabbricante)
- Campo d' applicazione
- Sostanze e preparati che diventano instabili ad una certa temperatura.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi particolari (ad esempio alcuni perossidi
organici).
S 48 Mantenere umido con... (liquido appropriato da precisare da parte del
fabbricante)
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che possono diventare molto sensibili alle
scintille, a frizione o agli urti qualora si asciughino.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata a casi speciali, ad esempio nitrocellulosa.
S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati sensibili alla decomposizione catalitica.
- Criteri d'impiego
- Di norma limitata alle sostanze e ai preparati sensibili alla
decomposizione catalitica (ad esempio alcuni perossidi organici).
S 50 Non mescolare con... (da specificare da parte del fabbricante)
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che possono reagire con i prodotti specificati e
liberare gas altamente tossici o tossici.
- Perossidi organici.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata per le sostanze e preparati anzidetti in libera vendita, nei
casi in cui questa frase è preferibile alla R 31 o alla R 32.
- Obbligatoria per alcuni perossidi che possono provocare una violenta
reazione con acceleratori o promotori.
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
- Campo d'applicazione
- Sostanze e preparati che potrebbero o che devono produrre vapori,
polveri, spray, fumi, nebbia, ecc., e che comportano pericolo di inalazione
o di incendio o di esplosione.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata quando non risulti opportuno l'uso della S 38, quindi
importante quando le sostanze e preparati sono destinati alla libera
vendita.
S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
- Campo d'applicazione
- Sostanze volatili molto tossiche, tossiche e nocive, e preparati che le
contengono.
- Criteri d'impiego
- Raccomandata quando la prolungata esposizione a queste sostanze può
provocare un danno alla salute, a causa della loro volatilizzazione da
ampie superfici trattate in ambienti domestici o comunque in ambienti
chiusi in cui è possibile la presenza di persone.
S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso
- Applicabilità
- Sostanze e preparati carcinogeni, mutageni e/o teratogeni.
- Criteri d'impiego
- Obbligatorio per le sostanze e i preparati summenzionati cui si
riferiscono le frasi R 45, R46 e/o R 47.
5. Proposte di etichettatura
5.1. La proposta di etichettatura di una sostanza va ricavata dal numero
totale di simboli, frasi relative ai rischi e consigli di prudenza
assegnati.
5.2. La proposta di etichettatura di un preparato va elaborata in maniera
analoga a quella relativa ad una sostanza e in particolare deve basarsi su
quanto segue:
a) Determinazione delle categorie di rischio, in base ai criteri specifici
contenuti in ciascuna direttiva particolare (sui preparati).
b) Scelta delle frasi R e S più significative; poiché alcune frasi di
rischio derivano direttamente dalle categorie di pericolo, le altre frasi
relative ai rischi e ai consigli di prudenza che sono applicabili devono
essere ricavate soprattutto dalle frasi R ed S assegnate in conformità dei
capitoli 2 e 4 all'ingrediente che più contribuisce a determinare la
caratteristiche pericolose del preparato.
c) In alcuni casi le direttive particolari specificano delle frasi
obbligatorie per alcuni preparati (ad esempio colle al cianoacrilato,
pitture da usare a spruzzo). In questi casi le frasi in questione saranno
sempre menzionate.
5.3. Anche se la scelta finale delle frasi relative ai rischi e ai consigli
di prudenza più appropriate sarà determinata anzitutto dalla necessità di
dare tutte le informazioni necessarie, si dovrà tenere conto anche della
chiarezza e dell'effetto dell'etichetta. Per mantenere la chiarezza, le
informazioni occorrenti devono essere espresse con un numero minimo di
frasi. In generale saranno sufficienti al massimo quattro frasi relative ai
rischi e quattro consigli di prudenza. In particolare le combinazioni di
frasi elencate negli allegati III e IV del decreto ministeriale 3 dicembre
1985 sono considerate come una sola frase. E' possibile ridurre il numero
totale di frasi per le sostanze e i preparati classificati ad esempio come
nocivi, irritanti o infiammabili; solo in casi eccezionali su utilizzeranno
più di quattro frasi R e quattro frasi S.
5.4. Quando a una sostanza o a un preparato si assegnano più di quattro
frasi R, in generale è possibile eliminare le frasi che si riferiscono al
pericolo meno grave, purché ciò non riduca l'efficacia complessiva
nell'avvertenza. Si è osservato spesso che alcune frasi relative a rischi
sono rese superflue da un'oculata scelta dei consigli di sicurezza.
Le frasi relative ai rischi corrispondenti ai simboli riportati sulle
etichette sono obbligatorie, salvo il caso delle frasi "altamente
infiammabile" o "facilmente infiammabile" che non occorre riportare quando
ripetono la dicitura dell'indicazione di pericolo utilizzata con il
simbolo.
5.5. La scelta finale dei consigli di prudenza deve tener conto delle frasi
relative ai rischi riportate sull'etichetta e del previsto uso della
sostanza o del preparato:
- i consigli di prudenza che forniscono avvertenze ovvie se si tiene conto
delle frasi relative ai rischi in generale sono omessi dall'etichetta, a
meno che non si voglia sottolineare in particolare modo una determinata
avvertenza;
- alcuni consigli di sicurezza, ad esempio S 2, riguardano in particolare
le sostanze e i preparati destinati alla libera vendita; altri invece si
riferiscono in particolare ai lavoratori. Le frasi vanno scelte tenendo
conto della prevista utilizzazione del prodotto;
- nella scelta dei consigli di sicurezza occorre prestare particolare
attenzione alle previste condizioni di utilizzazione di alcune sostanze e
preparati, ad esempio gli effetti della vaporizzazione o degli aerosol.
[1] Sostituisce il secondo comma, art. 1, della
[2] Modificano l'art. 2 della
[3] Aggiunge il n. 4 all'art. 4 della
[4] Sostituisce i nn. 3, 4 e 5 all'art. 5 della
[5] Sostituisce l'art. 8 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 38 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 38 del
[8] Allegato così sostituito dal