Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 24. Confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Capitolo: | 24.1 confezionamento imballaggio ed etichettatura |
Data: | 30/12/1969 |
Numero: | 1335 |
Sommario |
Art. unico. I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, [...] |
§ 24.1.4 - D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1335.
Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi
(G.U. 8 luglio 1970, n. 169)
I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, manipolazione e deposito, la natura e la pericolosità del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i contrassegni che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, istituita dall'art. 393 del
Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i prodotti e le materie di cui al comma precedente nonché le indicazioni ed i contrassegni relativi e le modalità di applicazione.
Il provvedimento di cui al presente articolo sarà adottato in armonia alle direttive deliberate in materia dal Consiglio della Comunità economica europea.