§ 23.7.27 - L. 29 luglio 2004, n. 221.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.7 unione europea
Data:29/07/2004
Numero:221


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo [...]
Art. 4.      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di [...]


§ 23.7.27 - L. 29 luglio 2004, n. 221.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

(G.U. 21 agosto 2004, n. 196)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

PROTOCOLLO

STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1 DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL) CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2 E L'ALLEGATO DI DETTA CONVENZIONE

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del trenta novembre duemila, considerando quanto segue:

(1) Occorre dare all'Europol strumenti più efficaci per lottare contro il riciclaggio al fine di rafforzare l'Europol nelle sue possibilità di sostegno degli Stati membri in tale lotta.

(2) Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell'Unione europea ad estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano,

 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

ARTICOLO 1

La Convenzione Europol è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le attività illecite di riciclaggio di denaro, l'organizzazione clandestina dell'immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati.";

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 2, non è competente.";

2) l'allegato è modificato come segue:

Il paragrafo che comincia con le parole "A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre," è sostituito dal seguente:

"A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre, incaricare L'Europol di occuparsi di una delle forme di criminalità qui elencate implica parimenti conferirgli competenza in merito ai reati connessi.".

 

ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'ano che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalità.

 

ARTICOLO 3

1. I1 presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla Convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla Convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della Convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della Convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla Convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

 

ARTICOLO 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.

2. Il depositano pubblica nella Gazzetta ufficiale informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.