§ 23.7.18 - L. 9 febbraio 1999, n. 30.
Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.7 unione europea
Data:09/02/1999
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Il presidente della repubblica è autorizzato a ratificare la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta sociale europea di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo K della [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della su pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 2, paragrafo 6  
Articolo 3, paragrafo 4  
Articolo 4, paragrafo 4  
Articolo 4, paragrafo 5  
Articolo 6, paragrafo 4  
Articolo 7, paragrafo 2  
Articolo 7, paragrafo 8  
Articolo 8, paragrafo 2  
Articolo 13, paragrafo 4  
Articolo 13, paragrafo 4  
Articolo 16  
Articolo 17  
Articolo 19, paragrafo 6  
Articolo 20  
Articoli 21 e 22  
Articolo 22  
Articolo 23, paragrafo 1  
Articolo 24  
Articolo 25  
Articolo 26  
Articolo 27  
Articoli 28 e 29  
Articolo A, paragrafo 1  
Articolo B, paragrafo 2  
Articolo E  
Articolo F  
Articolo I  
Articolo J      Il termine "emendamento" s'intende nel senso di includere anche l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.


§ 23.7.18 - L. 9 febbraio 1999, n. 30.

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

(G.U. 23 febbraio 1999, n. 44 S.O.).

 

Art. 1.

     1. Il presidente della repubblica è autorizzato a ratificare la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta sociale europea di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo K della Carta stessa.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della su pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA)

(Traduzione non ufficiale)

 

Preambolo

 

     I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa;

     Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

     Considerando che ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

     Considerando che, con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere;

     Ricordando che la Conferenza ministeriale dei diritti dell'uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessità, da un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali o culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea;

     Determinati, secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione;

     Riconoscendo l'utilità di iscrivere in una Carta modificata, destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti dal Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

PARTE I

 

     Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

     1. Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.

     2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.

     3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.

     4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.

     5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici, e sociali.

     6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.

     7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.

     8. Le lavoratrici, in caso di maternità, hanno diritto ad una speciale protezione.

     9. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformità con le sue attitudini personali ed i suoi interessi.

     10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.

     11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.

     12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.

     13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica.

     14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.

     15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.

     16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.

     17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.

     18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attività a fini di lucro a parità di condizioni con i cittadini di quest'ultima Parte, con riserva di ogni limitazione fondata su seri motivi di natura economica o sociale.

     19. I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte.

     20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso.

     21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa.

     22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa.

     23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

     24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.

     25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

     26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro.

     27. Tutte le persone che hanno responsabilità di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attività lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.

     28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.

     29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.

     30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale.

     31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione.

 

PARTE II

 

     Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.

 

 

     Articolo 1. Diritto al lavoro.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

     1. a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed il mantenimento del livello più elevato e più stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;

     2. a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;

     3. a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;

     4. ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

 

     Articolo 2. Diritto ad eque condizioni di lavoro.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano:

     1. a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che ciò sia consentito dall'aumento della produttività e dagli altri fattori in gioco;

     2. a prevedere giorni festivi retribuiti;

     3. a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane;

     4. ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi non possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;

     5. a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione;

     6. a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego;

     7. a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.

 

     Articolo 3. Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

     1. a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;

     2. a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;

     3. a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;

     4. a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.

 

     Articolo 4. Diritto ad un'equa retribuzione.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano:

     1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;

     2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari;

     3. a riconoscere il diritto dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza;

     4. a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro;

     5. ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni collettive o sentenze arbitrali.

     L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.

 

     Articolo 5. Diritti sindacali.

     Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinchè la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà nè sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

 

     Articolo 6. Diritto di negoziazione collettiva.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

     1. a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;

     2. a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro;

     3. a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro;

     e riconoscono:

     4. il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

 

     Articolo 7. Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, le Parti s'impegnano:

     1. a fissare a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o istruzione;

     2. a fissare a 18 anni l'età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri;

     3. a vietare che i bambini ancora in età d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione;

     4. a limitare la durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale;

     5. a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un'adeguata indennità;

     6. a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;

     7. a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;

     8. a vietare l'impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;

     9. a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico;

     10. ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.

 

     Articolo 8. Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, le Parti s'impegnano:

     1. a garantire alle lavoratrici prima e dopo il parto, un periodo di riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con fondi pubblici;

     2. a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del suo congedo di maternità, o ad una data tale che il termine di preavviso scada in detto periodo;

     3. a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;

     4. a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli;

     5. a vietare l'impiego di donne incinte, o che hanno recentemente partorito, o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre o faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia di lavoro.

 

     Articolo 9. Diritto all'orientamento professionale.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro; questo aiuto dovrà essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i minori in età scolastica, sia agli adulti.

 

     Articolo 10. Diritto alla formazione professionale.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano:

     1. ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali;

     2. ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;

     3. ad adottare o a favorire, come opportuno:

     a) provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;

     b) provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori Adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro;

     4. ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data;

     5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:

     a) riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;

     b) concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;

     c) inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro su domanda del suo datore di lavoro;

     d) garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.

 

     Articolo 11. Diritto alla protezione della salute.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:

     1. ad eliminare per quanto possibile le cause di una salute deficitaria;

     2. a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;

     3. a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonchè gli infortuni.

 

     Articolo 12. Diritto alla sicurezza sociale.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano:

     1. a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;

     2. a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;

     3. ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;

     4. a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:

     a) la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;

     b) l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

 

     Articolo 13. Diritto all'assistenza sociale e medica.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

     1. ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;

     2. ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;

     3. a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;

     4. ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

 

     Articolo 14. Diritto ad usufruire di servizi sociali.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano:

     1. ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonchè al loro adattamento all'ambiente sociale;

     2. ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

 

     Articolo 15. Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.

     Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:

     1. ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private;

     2. a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificare se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;

     3. a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.

 

     Articolo 16. Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica.

     Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo delLa famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.

 

     Articolo 17. Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica.

     Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s'impegnano a prendere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e appropriate miranti:

     1.

     a) a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine;

     b) a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;

     c) ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare;

     2. ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.

 

     Articolo 18. Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

     1. ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;

     2. a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare;

     3. a rendere più flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri

     e riconoscono:

     4. il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

 

     Articolo 19. Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza.

     Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano:

     1. a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

     2. a prendere nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio nonchè buone condizioni d'igiene;

     3. a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;

     4. a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:

     a) retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;

     b) affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;

     c) abitazione.

     5. a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;

     6. ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;

     7. a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;

     8. a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncostume;

     9. ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;

     10. ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;

     11. a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;

     12. a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.

 

     Articolo 20. Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori:

     a) accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale;

     b) orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;

     c) condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;

     d) progressione di carriera, ivi compresa la promozione.

 

     Articolo 21. Diritto all'informazione ed alla consultazione.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale:

     a) di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potrà essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potrà essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate;

     e

     b) di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.

 

     Articolo 22. Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, di contribuire:

     a) alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;

     b) alla protezione della salute e della sicurezza in seno all'impresa;

     c) all'organizzazione di servizi e di strutture sociali e socio- culturali dell'impresa;

     d) al controllo dell'osservanza della regolamentazione in queste materie.

 

     Articolo 23. Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

     - a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:

     a) risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;

     b) la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsene;

     - a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto tempo che desiderano e che ciò è possibile, mediante:

     a) la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione;

     b) le cure medico-sanitarie et i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;

     - a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

 

     Articolo 24. Diritto ad una tutela in caso di licenziamento.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere:

     a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio;

     b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad una congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.

     A tal fine, le Parti s'impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un'organo imparziale.

 

     Articolo 25. Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tuteLa dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti di lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.

 

     Articolo 26. Diritto alla dignità sul lavoro.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla protezione della loro dignità sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

     1. a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

     2. a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti.

 

     Articolo 27. Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano a:

     1. prendere misure appropriate:

     a) per consentire ai lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilità, ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;

     b) per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale;

     c) per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;

     2. prevedere per ogni genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per maternità, di usufruire di assenze facoltative per la cura di un figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;

     3. a garantire che le responsabilità familiari non possano in quanto tali costituire un valido motivo di licenziamento.

 

     Articolo 28. Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell'ambito nell'impresa ed agevolazioni da concedere loro.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare le loro funzioni di rappresentanti le Parti s'impegnano a garantire che, nell'impresa:

     a) essi godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto per via della loro qualifica o dalle loro attività di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa;

     b) essi usufruiscano di adeguate strutture per poter esercitare rapidamente e con efficacia le loro funzioni in considerazione del sistema di relazioni professionali prevalente nel paese nonchè dei bisogni, dell'importanza e delle possibilità dell'impresa interessata.

 

     Articolo 29. Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilità di evitare i licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.

 

     Articolo 30. Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale.

     Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano:

     a) prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale e medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà e delle loro famiglie;

     b) a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

 

     Articolo 31. Diritto all'abitazione.

     Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:

     1. a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;

     2. a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente;

     3. rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.

 

PARTE III

 

     Articolo A. Impegni.

     1. con riserva delle disposizioni dell'articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s'impegna:

     a) a considerare la parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale Parte;

     b) a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20;

     c) a considerarsi vincolata, a sua scelta, da un numero supplementare di articoli o di paragrafi numerati della parte II della Carta, a condizione che il numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la obbligano non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatre paragrafi numerati.

     2. Gli articoli o i paragrafi selezionati secondo le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al segretario generale del consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

     3. Ciascuna delle Parti potrà in ogni successivo momento dichiarare con una notifica indirizzata al segretario generale che si considera vincolata da ogni altro articolo o paragrafo numerato figurante nella parte II della Carta e che non aveva ancora accettato in conformità con le norme del paragrafo 1 del presente articolo. Tali ulteriori impegni saranno considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e produrranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di notifica.

     4. Ciascuna Parte disporrà di un sistema d'ispezione del lavoro adeguato alle sue condizioni nazionali.

 

     Articolo B. Legami con la Carta sociale europea ed il Protocollo addizionale del 1988.

     1. Nessuna Parte contraente della Carta sociale Europea o Parte del Protocollo addizionale del 5 maggio 1988 può ratificare, accettare o approvare la presente Carta senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle norme della Carta sociale europea e se del caso del Protocollo addizionale che si era impegnata ad osservare.

     2. L'accettazione degli obblighi contenuti in qualsiasi disposizione della presente Carta avrà come effetto che, a partire dalla data di entrata in vigore di tali obblighi nei confronti della Parte interessata, la disposizione corrispondente della Carta sociale europea e se del caso del suo Protocollo addizionale del 1988 cesserà di applicarsi alla Parte interessata se quest'ultima Parte è vincolata dal primo dei due strumenti predetti o da entrambi gli strumenti.

 

PARTE IV

 

     Articolo C. Controllo dell'attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta.

     L'attuazione degli impegni giuridici contenuti nella presente Carta sarà sottoposta allo stesso controllo di quello della Carta sociale europea.

 

     Articolo D. Reclami collettivi.

     1. Le norme del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un sistema di reclami collettivi si applicheranno alle disposizioni sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo.

     2. Ogni stato che non fa parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi potrà, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che accetta il Controllo degli obblighi sottoscritti a titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal Protocollo.

 

PARTE V

 

     Articolo E. Non discriminazione.

     Il godimento di diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione.

 

     Articolo F. Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico.

     1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni Parte può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, rigorosamente entro i limiti in cui ciò sia richiesto dalla situazione ed a condizione che tali misure non siano in contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

     2. Ogni Parte che ha esercitato questo diritto di deroga informa entro un periodo di tempo ragionevole, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure adottate e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve inoltre informare il Segretario Generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore e alla quale le disposizioni della Carta che ha accettato sono di nuovo pienamente applicabili.

 

     Articolo G. Restrizioni.

     1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.

     2. Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono esser applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previsti.

 

     Articolo H. Relazioni tra la Carta ed il diritto interno o gli accordi internazionali.

     Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le norme di diritto interno e dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali che sono o che entreranno in vigore e che potrebbero esser più favorevoli per le persone tutelate.

 

     Articolo I. Attuazione degli impegni sottoscritti.

     1. Fatti salvi i mezzi di attuazione enunciati in questi articoli, le disposizioni pertinenti degli articoli 1 a 31 della parte II della presente Carta sono attuate da:

     a) la legislazione o la regolamentazione;

     b) le convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori;

     c) una combinazione di questi due metodi;

     d) altri mezzi appropriati.

     2. Gli impegni derivanti dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 2, dai paragrafi 4, 6, e 7 dell'articolo 7, dai paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 10 e degli articoli 21 e 22 della parte II della presente Carta saranno considerati soddisfatti non appena queste disposizioni saranno applicate, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, alla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

 

     Articolo J. Emendamenti.

     1. Ogni proposta di emendamento alle parti I e II della presente Carta mirante ad estendere i diritti garantiti dalla presente Carta, ed ogni proposta di emendamento alle parti III a VI presentata da una Parte o dal Comitato governativo, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa dal Segretario Generale alle Parti della presente Carta.

     2. Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente è esaminata dal Comitato governativo che sottopone il testo adottato all'approvazione del Comitato dei Ministri previa consultazione dell'Assemblea Parlamentare. Dopo l'approvazione del Comitato dei Ministri il testo è comunicato alle Parti per accettazione.

     3. Ogni emendamento alla parte I ed alla parte II della presente Carta entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

     Per ogni Parte che lo accetta in seguito, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua accettazione.

     4. Ogni emendamento alle parti III a VI della presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

 

PARTE VI

 

     Articolo K. Firma, ratifica ed entrata in vigore.

     1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Carta in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.

     3. Per ogni Stato membro che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

     Articolo L. Applicazione territoriale.

     1. La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni firmatario può al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica di accettazione o di approvazione, specificare mediante una dichiarazione effettuata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio che è considerato a tal fine come il suo territorio metropolitano.

     2. Ogni firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro successivo momento, dichiarare in una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che la Carta si applicherà in tutto o in parte al territorio o ai territori non metropolitani designati in tale dichiarazione per il quale o per i quali cura le relazioni internazionali o si è assunto la responsabilità internazionale. Nella dichiarazione dovranno essere specificati quali articoli o paragrafi della parte II della Carta accetta in quanto obbligatori per ogni territorio indicato nella dichiarazione.

     3. La Carta si applicherà al territorio o ai territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

     4. Ogni Parte potrà in ogni successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per quanto concerne uno o più dei territori cui la Carta si applica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta in quanto obbligatorio ogni articolo o paragrafo numerato che non aveva ancora accettato per questo o questi territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originaria per il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

     Articolo M. Denuncia.

     1. Nessuna Parte può denunciare la presente Carta prima dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta è entrata in vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni; in ogni caso, un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti.

     2. Ogni Parte può, ai sensi delle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta che ha accettato, con riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi che questa Parte si è impegnata ad accettare non sia mai inferiore a sedici nel primo caso ed a sessantatre nel secondo caso e che questo numero di articoli o di paragrafi continui a comprendere gli articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di un riferimento speciale nell'Articolo A, paragrafo, 1 capoverso b.

     3. Ogni Parte può denunciare la presente Carta o ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta in base alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo riguardo ad ogni territorio cui la Carta si applica ai sensi di una dichiarazione resa secondo il paragrafo 2 dell'articolo L.

 

     Articolo N. Annesso.

     L'annesso alla presente Carta è parte integrante della stessa.

 

     Articolo O. Notifiche.

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro:

     a) ogni firma;

     b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

     c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo K;

     d) ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2 e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4;

     e) ogni emendamento secondo l'articolo J;

     f) ogni denuncia secondo l'articolo M;

     g) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

     In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Carta riveduta.

     Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

 

ANNESSO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA RIVEDUTA

Portata della Carta sociale europea riveduta

per quanto concerne le persone protette

 

     1. Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4 e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 18 e 19.

     La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre persone.

     2. Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che rispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 e che risiedono regolarmente sul suo territorio un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, e in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi della Convenzione del 1951 e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti e applicabili ai rifugiati sopra menzionati.

     3. Ciascuna Parte concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti ed applicabili agli apolidi sopra menzionati.

 

PARTE I, paragrafo 18, e PARTE II, articolo 18, paragrafo 1

 

     Le presenti disposizioni non concernono l'accesso al territorio delle Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.

 

PARTE II, articolo 1, paragrafo 2

 

     La presente disposizione non può essere interpretata nè nel senso di vietare nè nel senso di autorizzare clausole o prassi di sicurezza sindacale.

 

     Articolo 2, paragrafo 6

 

     Le Parti potranno prevedere che questa disposizione non si applichi:

     a) ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui durata totale non supera un mese e/o la cui durata di lavoro settimanale non supera otto ore;

     b) quando il contratto o il rapporto di lavoro è di carattere occasionale e/o particolare ed a condizione, in questi casi, che motivi obiettivi giustifichino la non applicazione.

 

     Articolo 3, paragrafo 4

 

     S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, che le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi servizi dovranno essere determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra maniera appropriata alle condizioni nazionali.

 

     Articolo 4, paragrafo 4

 

     La presente disposizione sarà interpretata nel senso di non vietare un licenziamento immediato in caso di grave mancanza.

 

     Articolo 4, paragrafo 5

 

     Una Parte può prendere l'impegno previsto nel presente paragrafo quando le trattenute sui salari sono vietate per la grande maggioranza di lavoratori, sia dalla legge sia da convenzioni collettive o sentenze arbitrali; fanno eccezione le persone che non sono oggetto di tali strumenti.

 

     Articolo 6, paragrafo 4

 

     Ogni Parte può, per quanto la concerne, regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che ogni altra eventuale limitazione a questo diritto possa essere giustificata in base ai sensi dell'articolo G.

 

     Articolo 7, paragrafo 2

 

     La presente disposizione non impedisce alle Parti di prevedere per legge la possibilità, per gli adolescenti che non hanno l'età minima prevista, di effettuare lavori rigorosamente necessari per la loro formazione professionale quando il lavoro è svolto sotto il controllo del personale competente autorizzato e la sicurezza e la protezione degli adolescenti sul lavoro sono garantite.

 

     Articolo 7, paragrafo 8

 

     S'intende che una Parte ha adempiuto all'impegno previsto nel presente paragrafo quando si conforma al tenore di detto impegno disponendo nella sua legislazione che la grande maggioranza delle persone di età inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori notturni.

 

     Articolo 8, paragrafo 2

 

     Questa disposizione non può essere interpretata nel senso di sancire un divieto a carattere assoluto. Potranno essere ammesse eccezioni, ad esempio, nei seguenti casi:

     a) se la lavoratrice ha commesso una mancanza che giustifica la rottura del rapporto di lavoro;

     b) se l'impresa in oggetto cessa l'attività;

     c) se il termine previsto dal contratto di lavoro è scaduto.

 

     Articolo 13, paragrafo 4

 

     L'espressione "e con riserva delle condizioni stabilite in tali accordi" figurante nell'introduzione al presente paragrafo significa che, per quanto concerne le prestazioni indipendenti da un sistema previdenziale contributivo, una Parte può esigere il compimento di un determinato periodo di residenza prima di concedere queste prestazioni ai cittadini di altre Parti.

 

     Articolo 13, paragrafo 4

 

     I governi che non sono Parti alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica possono ratificare la Carta per il presente paragrafo, con riserva di accordare ai cittadini delle altre Parti un trattamento conforme alle norme di detta Convenzione.

 

     Articolo 16

 

     S'intende che la protezione concessa da questa disposizione include le famiglie monoparentali.

 

     Articolo 17

 

     S'intende che la presente disposizione include tutte le persone di età inferiore a diciotto anni, a meno che la maggiore età non sia prevista prima ai sensi della legislazione applicabile, fatte salve le altre specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare l'articolo 7.

     Ciò non implica l'obbligo di provvedere all'insegnamento obbligatorio fino all'età sopra menzionata.

 

     Articolo 19, paragrafo 6

 

     Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende per "famiglia del lavoratore migrante" almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore.

 

     Articolo 20

 

     1. S'intende che le materie di competenza della sicurezza sociale e le disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione, alle prestazioni di vecchiaia ed alle prestazioni ai superstiti, possono essere escluse dalla sfera di applicazione del presente articolo.

     2. Non saranno considerate discriminatorie ai sensi del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo post- natale.

     3. Il presente articolo non preclude l'adozione di misure specifiche volte A rimediare ad inuguaglianze di fatto.

     4. Potranno essere escluse dalla portata del presente articolo o da alcune delle sue disposizioni le attività professionali che in ragione del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio possono essere affidate solo a persone di un determinato sesso. Tale norma non può essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a stabilire per via legislativa, o a regolamentare la lista delle attività professionali che, per via del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio, possono essere riservate ai lavoratori di un determinato sesso.

 

     Articoli 21 e 22

 

     1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

     2. L'espressione "la legislazione e la prassi nazionale" indica a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.

     3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, il termine "impresa" sarà interpretato nel senso di un insieme di beni materiali ed incorporei, avente o non personalità giuridica destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico e che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato.

     4. S'intende che le comunità religiose e le loro istituzioni possono essere escluse dall'applicazione di questi articoli anche quando tali istituzioni sono "imprese" ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attività ispirate da determinati ideali o guidate da concetti morali tutelati dalLa legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare l'orientamento dell'impresa.

     5. S'intende che quando in uno Stato i diritti enunciati nei presenti articoli sono esercitati in vari stabilimenti dell'impresa la Parte interessata deve essere considerata come adempiente agli obblighi derivanti da queste disposizioni.

     6. Le Parti possono escludere dalla sfera di applicazione dei presenti articoli le imprese il cui organico non raggiunge una determinata soglia fissata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

 

     Articolo 22

 

     1. Questa disposizione non pregiudica nè i poteri nè gli obblighi degli Stati in materia di adozione di regolamenti relativi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nè le competenze e le responsabilità degli organi incaricati di vigilare sull'osservanza della loro applicazione.

     2. I termini "servizi e strutture sociali e socio-culturali" indicano i servizi e le strutture a carattere sociale e/o culturale offerti ai lavoratori da alcune imprese come l'assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.

 

     Articolo 23, paragrafo 1

 

     Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il più a lungo possibile" fa riferimento alle capacità fisiche, psicologiche, ed intellettuali della persona anziana.

 

     Articolo 24

 

     1. S'intende che ai fini di questo articolo il termine "licenziamento" indica la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro.

     2. S'intende che il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma che una Parte può escludere interamente o parzialmente dalla sua tutela le seguenti categorie di lavoratori salariati:

     a) i lavoratori assunti ai sensi di un contratto di lavoro vertente su un determinato periodo o un determinato compito;

     b) i lavoratori in periodo di prova o che non hanno il periodo di anzianità richiesto, sempre che la durata di questo periodo sia stata stabilita in anticipo e che sia ragionevole;

     c) i lavoratori ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo.

     3. Ai fini di quest'articolo non costituiscono valido motivo di licenziamento, in particolare:

     a) l'affiliazione sindacale, o la partecipazione ad attività sindacali al di fuori delle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro;

     b) il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di rappresentanza dei lavoratori;

     c) l'aver fatto causa o partecipato a procedure intentate contro un datore di lavoro in ragione di allegate violazioni della legislazione o l'aver presentato un ricorso davanti alle autorità amministrative competenti;

     d) la razza, il colore della pelle, il sesso, lo stato matrimoniale, le responsabilità familiari, la gravidanza, la religione, le opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;

     e) i congedi per maternità o i congedi concessi ai genitori per la cura dei figli;

     f) l'assenza temporanea dal lavoro per causa di malattia o d'infortunio.

     4. S'intende che l'indennizzo o ogni altra riparazione adeguata in caso di licenziamento senza valido motivo deve essere determinata secondo la legislazione o regolamentazione nazionale, convenzioni collettive o in ogni altra maniera adeguata alle condizioni nazionali.

 

     Articolo 25

 

     1. L'autorità competente può a titolo eccezionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, escludere sulla base del carattere speciale del loro rapporto d'impiego talune categorie di lavoratori dalla tutela prevista nella presente disposizione.

     2. S'intende che il termine "insolvenza" sarà definito dalla legge e dalla prassi nazionale.

     3. I crediti dei lavoratori che sono oggetto di questa disposizione devono almeno comprendere:

     a) i crediti dei lavoratori a titolo del salario inerente ad un determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;

     b) i crediti dei lavoratori a titolo di ferie retribuite, dovuti in ragione del lavoro effettuato durante l'anno in cui è avvenuta l'insolvenza o la cessazione del rapporto d'impiego;

     c) i crediti dei lavoratori a titolo di importi dovuti per altre assenze retribuite inerenti ad un determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro.

     4. Le legislazioni e le regolamentazioni nazionali possono restringere la tutela dei crediti dei lavoratori ad un determinato ammontare in funzione di un livello socialmente accettabile.

 

     Articolo 26

 

     S'intende che il presente articolo non obbliga le Parti a promulgare una legislazione.

     S'intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali.

 

     Articolo 27

 

     S'intende che il presente articolo si applica ai lavoratori di entrambi i sessi aventi responsabilità familiari nei confronti dei loro figli a carico, nonchè di altri membri della loro famiglia diretta i quali necessitano manifestamente delle loro cure o del loro sostegno, qualora tali responsabilità limitino le loro possibilità di prepararsi all'attività economica, di accedervi, di parteciparvi o di progredire. Le espressioni "figli a carico" e "altri membri della famiglia diretta che necessitano manifestamente di cure e di sostegno" s'intendono secondo il tenore definito dalla legislazione nazionale delle Parti.

 

     Articoli 28 e 29

 

     Ai fini dell'applicazione di questi articoli, l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

 

PARTE III

     S'intende che la Carta contiene impegni giuridici a carattere internazionale la cui applicazione è sottoposta unicamente al controllo di cui nella parte IV.

 

     Articolo A, paragrafo 1

 

     S'intende che i paragrafi numerati possono comprendere articoli che contengono un solo paragrafo.

 

     Articolo B, paragrafo 2

 

     Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo B, le disposizioni della Carta riveduta corrispondono alle norme della Carta che recano lo stesso numero di articolo o di paragrafo, ad eccezione:

     a) dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 della Carta;

     b) dell'articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta;

     c) dell'articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 10, paragrafo 4 della Carta;

     d) dell'articolo 17, paragrafo 1 della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 17 della Carta;

 

PARTE V

     Articolo E

 

     Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e ragionevole non è considerata discriminatoria.

 

     Articolo F

 

     L'espressione "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico" sarà interpretata in modo da includere anche la minaccia di guerra.

 

     Articolo I

 

     S'intende che i lavoratori esclusi secondo l'annesso dagli articoli 21 e 22 non sono considerati nel novero dei lavoratori interessati.

 

     Articolo J

     Il termine "emendamento" s'intende nel senso di includere anche l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.