Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.4 consiglio d'Europa |
Data: | 08/12/1961 |
Numero: | 1657 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità [...] |
§ 23.4.4 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1657.
Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.
(G.U. 21 marzo 1962, n. 74)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'art. 16 del medesimo.
Terzo protocollo addizionale - all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento (Strasburgo, 6 marzo 1959)
(Omissis)