§ 23.1.23 - L. 6 marzo 2006, n. 137.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:06/03/2006
Numero:137


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 23.1.23 - L. 6 marzo 2006, n. 137.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

(G.U. 5 aprile 2006, n. 80 - S.O. n. 82)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo medesimo.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Accordo in corso di inserimento)