Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.1 c.e.e. |
Data: | 30/12/1985 |
Numero: | 784 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso [...] |
Art. 2. Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le [...] |
Art. 3. E' autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di European currency unit quale onere posto a carico dell'Italia dall'art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle [...] |
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 1.620 miliardi per [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 23.1.15 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 784. [1]
Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità economiche europee.
(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306)
E' autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alla Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.
Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.
E' autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di European currency unit quale onere posto a carico dell'Italia dall'art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 1.760 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica regolamento risorse proprie comunitarie", e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica regolamento risorse proprie comunitarie" [2] .
2. All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.