§ 22.6.98 - D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161.
Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:09/02/2001
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive.
Art. 3.  Compiti dello sportello.
Art. 4.  Procedimento semplificato.
Art. 5.  Procedure relative ad una medesima operazione.
Art. 6.  Deroghe.
Art. 7.  Disposizioni finali.


§ 22.6.98 - D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).

(G.U. 8 maggio 2001, n. 105).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento ha per oggetto:

     a) la promozione dell'internazionalizzazione e lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero favorendo l'utilizzo e l'integrazione degli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al sostegno dei sistemi produttivi regionali;

     b) il perseguimento del raccordo tra gli indirizzi e la programmazione nazionale e regionale in materia;

     c) la disciplina dei procedimenti concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici, anche internazionali e comunitari, per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, tenuto conto delle competenze statali e regionali come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000.

     2. In particolare, il presente regolamento si applica alla concessione di:

     a) assicurazione e finanziamento del credito all'esportazione, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

     b) contributi agli interessi sui finanziamenti relativi alle quote di partecipazione a società ed imprese all'estero:

     c) finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea;

     d) finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici per incentivare la costituzione all'estero di insediamenti stabili;

     e) finanziamenti a tasso agevolato di studi di prefattibilità, di fattibilità e di programmi di assistenza tecnica;

     f) contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi individuati annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;

     g) contributi ad istituti, enti ed associazione per iniziative volte a promuovere le esportazioni;

     h) contributi a consorzi per il commercio estero;

     i) contributi a consorzi agroalimentari e turistico alberghieri.

 

     Art. 2. Sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive.

     1. Allo scopo di agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, anche nell'ambito dei vigenti accordi di programma stipulati tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è costituito lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive, di seguito denominato: "sportello", di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che può articolarsi su base territoriale secondo le esigenze di ciascun territorio regionale.

     2. Le modalità di organizzazione dello sportello sono definite in accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla costituzione dello sportello possono essere chiamati a partecipare l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), l'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio estero (SACE), l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE) ed eventualmente la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (FINEST) e Sviluppo Italia.

     3. Gli accordi di cui al comma 2, intervenuti con i soggetti di cui al presente comma disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, anche le modalità procedurali riguardanti l'utilizzazione degli strumenti finanziari di competenza della SACE, della SIMEST ed eventualmente della FINEST e Sviluppo Italia.

     4. Per assicurare una più efficace proiezione del sistema delle imprese sui mercati internazionali, lo sportello opera, anche in collegamento con il Ministero degli affari esteri e la sua rete diplomatico-consolare, con gli uffici dell'ICE all'estero, nonchè, nelle materie di competenza, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

     5. All'attività dello sportello possono essere associati il sistema delle camere di commercio, gli sportelli unici per le attività produttive, le associazioni di categoria e imprenditoriali, nonchè gli enti strumentali regionali, gli istituti di credito, gli enti fieristici e gli altri organismi interessati, in particolare l'Istituto per la promozione industriale (IPI), anche al fine di costituire più sportelli o una rete di sportelli operativi rivolti a garantire la diffusione territoriale dei servizi offerti.

     6. Gli accordi di cui al comma 2 indicano i criteri e le modalità per la gestione operativa dello sportello, nonchè per la nomina del responsabile dello sportello.

 

     Art. 3. Compiti dello sportello.

     1. Lo sportello di cui all'articolo 2 è volto ad assicurare:

     a) la diffusione e l'accesso a livello territoriale ai servizi di carattere finanziario, assicurativo, informativo e promozionale inerenti alle opportunità ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese, ivi comprese le informazioni preliminari concernenti l'indizione e lo svolgimento di gare internazionali;

     b) l'assistenza e l'orientamento ai mercati internazionali;

     c) l'informazione sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento ed il supporto ai fini istruttori;

     d) la presentazione al soggetto competente delle domande necessarie per ottenere le misure di sostegno allo sviluppo delle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese;

     e) l'informazione in merito ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione ed all'importazione;

     f) eventualmente, l'informazione in relazione ad altri strumenti di sostegno alle imprese.

     2. Lo sportello assicura altresì l'accesso ai servizi ed alle informazioni di cui al comma 1, anche per il tramite del Sistema informativo nazionale del commercio con l'estero (SINCE), nonchè a tutte le ulteriori informazioni in materia disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali.

 

     Art. 4. Procedimento semplificato.

     1. Per i procedimenti di cui all'articolo 1 la domanda viene presentata allo sportello, che la inoltra, nei termini previsti dall'accordo di cui all'articolo 2, al soggetto competente, previa verifica, ove previsto dallo stesso accordo, della sua regolarità e completezza.

     2. Ogni soggetto competente è tenuto a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro i termini previsti dalle rispettive normative e, in mancanza, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

     3. Lo sportello cura il rilascio e la trasmissione ai destinatari dei provvedimenti positivi o negativi adottati dai soggetti competenti per i procedimenti di cui all'articolo 1.

     4. Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di cui all'articolo 1, restano disciplinate ai sensi degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, così come modificata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

     5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il responsabile dello sportello convoca, entro cinque giorni, anche su istanza del soggetto richiedente, una conferenza di servizi istruttoria che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti interessati alla specifica misura di sostegno richiesta, al fine di esaminare contestualmente le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni per superarle.

     6. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il soggetto richiedente può chiedere al responsabile dello sportello di conoscere le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni necessarie per superarle. Il responsabile dello sportello, entro cinque giorni, fornisce i chiarimenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto competente.

 

     Art. 5. Procedure relative ad una medesima operazione.

     1. Per l'istruttoria relativa ad istanze finalizzate ad acquisire più provvedimenti concernenti la medesima operazione, o per superare una pronuncia negativa che sia nel frattempo intervenuta, il responsabile dello sportello, anche su istanza dell'interessato, può chiedere che il Ministero del commercio con l'estero, salvo che la competenza sia della regione, promuova una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di individuare le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza. Alla conferenza partecipano contestualmente i soggetti interessati al rilascio dei provvedimenti richiesti.

     2. Il verbale della conferenza di servizi viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello, al richiedente, e reca le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza.

 

     Art. 6. Deroghe.

     1. Gli articoli 4 e 5 del presente regolamento possono essere applicati all'utilizzazione degli strumenti gestiti dalla SACE, dalla SIMEST S.p.a., dalla FINEST e da Sviluppo Italia, solo nell'ipotesi in cui sia stato previamente adottato uno specifico protocollo d'intesa fra ciascuno sportello regionale ed il singolo organismo di gestione.

     2. Sono disciplinati dal presente regolamento gli strumenti agevolativi di cui all'articolo 1 di competenza del Comitato delle agevolazioni di cui alla convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. il 16 ottobre 1998, emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

 

     Art. 7. Disposizioni finali.

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.