§ 22.6.62 - L. 7 marzo 1985, n. 77.
Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.6 esportazioni e importazioni
Data:07/03/1985
Numero:77


Sommario
Art. 1.      Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunità. Esso comprende una procedura di transito comunitario [...]
Art. 2.      1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea.
Art. 3.      1. In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno, l'applicazione di un regime nazionale alle merci [...]
Art. 4.      1. Quando il successivo trasporto delle merci vincolate, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, o dell'articolo 3, ad un regime nazionale comporta l'attraversamento di una frontiera [...]
Art. 5.      Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero.
Art. 6.      A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi [...]
Art. 7.      1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in un regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR [...]
Art. 8.      In mancanza di un accordo tra la Comunità e un Paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra [...]
Art. 9.      Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate [...]
Art. 10.      I divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili, a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le [...]
Art. 11.      Ai fini del presente regolamento, s'intende:
Art. 12.      1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T1. Per [...]
Art. 13.      L'obbligato principale è tenuto a:
Art. 14.      1. Ogni Stato membro può, alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione dei regimi nazionali.
Art. 15.      (Abrogato)
Art. 16.     
Art. 17.      1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute [...]
Art. 18.      1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.
Art. 19.      1. Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante.
Art. 20.      Gli esemplari del documento T1 sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del servizio doganale, il quale può controllare l'integrità dei suggelli. Non si procede alla visita delle [...]
Art. 21.      La spedizione, nonché gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.
Art. 22.      1. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello dell'avviso di passaggio è determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.
Art. 23.      Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio.
Art. 24.      1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere [...]
Art. 25.      1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, [...]
Art. 26.      1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva [...]
Art. 27.      1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il [...]
Art. 28.      1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 è tenuta a designare, in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sarà attraversato durante il transito [...]
Art. 29.      1. La costituzione della garanzia prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato.
Art. 30.      1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia.
Art. 31.      1. L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono più.
Art. 32.      1. Ogni Stato membro può accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo [...]
Art. 33.      1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza.
Art. 34.      Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri [...]
Art. 35.      Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento T1 è appurato [...]
Art. 36.      1. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli [...]
Art. 37.      1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a [...]
Art. 38.      Ove occorra, le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti [...]
Art. 39.      1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione [...]
Art. 40.      Deve essere prestata una garanzia, a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio, soltanto nel caso in cui essa sia richiesta [...]
Art. 41.      1. Le merci per le quali le formalità di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate, in tale ufficio, al regime del transito [...]
Art. 42.      1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia.
Art. 43.      1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane.
Art. 44.      1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma, possono non essere vincolate al regime [...]
Art. 45.      1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro [...]
Art. 46.      1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture.
Art. 47.      Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, in virtù dell'articolo 44, dell'articolo [...]
Art. 48.      1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali).
Art. 49.      1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini [...]
Art. 50.      Quando si applica il regime di transito comunitario, esso serve di base per le rilevazioni, statistiche del transito e dell'esportazione.
Art. 51.      1. I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rilevazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime di transito comunitario.
Art. 52.      Finché il Consiglio non avrà fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito:
Art. 53.      L'ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di esportazione o di riesportazione, è competente per le statistiche del commercio estero, l'esemplare [...]
Art. 54.      A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a fornire qualsiasi informazione [...]
Art. 55.      1. E’ istituito un comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato il "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 56.      Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del [...]
Art. 57.      1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie:
Art. 58.      In deroga alle disposizioni del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra [...]
Art. 59.      1. Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante.
Art. 60.      Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.
Art. 61.      1. Il regolamento (CEE) n. 542/69 è abrogato.
Art. 62.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.


§ 22.6.62 - L. 7 marzo 1985, n. 77.

Norme per il regime doganale del transito comunitario delle merci stabilito dal regolamento CEE n. 222/77.

(G.U. 18 marzo 1985, n. 66).

 

     Articolo 1.

     All'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto in fine il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Articolo 2.

     L'art. 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Articolo 3.

     I riferimenti contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , al regolamento CEE n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 18 marzo 1969, debbono intendersi fatti al regolamento CEE n. 222/77, dello stesso Consiglio, adottato in data 13 dicembre 1976.

 

     Articolo 4.

     Quando ricorrono i casi straordinari di necessità e di urgenza previsti nell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e non è stata disposta la procedura di accertamento ivi prevista, il Ministro delle finanze può adottare, per il tempo strettamente necessario, eccezionali misure per consentire il transito e l'avvio alle dogane di destinazione delle merci.

 

     Articolo 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO

 

Regolamento (CEE) n. 222/77

del Consiglio del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario

(Pubblicato nella G.U.C.E. n. L 38 del 9 febbraio 1977)

 

TITOLO I

GENERALITA’

 

Art. 1.

     Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunità. Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno.

     2. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario esterno:

     a) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

     b) le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;

     c) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso.

     3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interno, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi:

     a) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, qui di seguito denominate "merci comunitarie", ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2, lettera b);

     b) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso, denominate in appresso "merci comunitarie".

     4. Sono considerate merci comunitarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 3, dall'articolo 8, lettera b), dall'articolo 47, dall'articolo 48, paragrafo 2, e dall'articolo 49, paragrafo 2, le merci che sono introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno.

     5. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea relative alla libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), circolano conformemente alla procedura del transito comunitario esterno e che non sono state esportate a destinazione di Paesi terzi, a condizione che sia presentato un documento di transito comunitario interno redatto per giustificare il carattere comunitario di tali merci e rilasciato dopo l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione relative alle misure comunitarie che hanno richiesto l'esportazione di tali merci verso i Paesi terzi.

 

     Art. 2.

     1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea.

     2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse.

     Tuttavia, tali merci possono, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, essere considerate merci comunitarie, senza presentazione del predetto documento.

 

     Art. 3.

     1. In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno, l'applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, durante il loro trasporto sul suo territorio, ovvero da un porto nazionale ad un altro, se il trasporto si effettua per via marittima.

     2. Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà provvede affinché sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate.

     3. Per l'applicazione del paragrafo 1, il territorio dell'unione economica del Benelux è considerato territorio di uno Stato membro.

 

     Art. 4.

     1. Quando il successivo trasporto delle merci vincolate, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, o dell'articolo 3, ad un regime nazionale comporta l'attraversamento di una frontiera interna, dette merci devono essere vincolate, prima di attraversare detta frontiera, al regime del transito comunitario.

     2. Tuttavia, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 57, le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto di un regime d'importazione temporanea.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero.

 

     Art. 6.

     A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario, procedure semplificate applicabili a taluni traffici.

     Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.

 

     Art. 7.

     1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in un regime di trasporto internazionale delle merci sotto scorta di carnet TIR (convenzione TIR) o in quello del Manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno), a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all'esterno della Comunità.

     2. Nel traffico sul Reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunità.

     3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano vincolate ad uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano accompagnate, oltre che dal documento relativo al regime utilizzato, da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.

     Su tale documento di transito comunitario interno dovranno essere indicati il regime e il relativo documento.

 

     Art. 8.

     In mancanza di un accordo tra la Comunità e un Paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunità:

     a) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo;

     b) le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, si applicano ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunità.

 

     Art. 9.

     Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

 

     Art. 10.

     I divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili, a condizione che siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee.

 

     Art. 11.

     Ai fini del presente regolamento, s'intende:

     a) per "obbligato principale":

     la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali, di effettuare un'operazione di transito comunitario e che, di conseguenza si rende responsabile, nei confronti delle autorità competenti, della regolare esecuzione di tale operazione;

     b) per "mezzo di trasporto": segnatamente - qualsiasi veicolo stradale rimorchio, semirimorchio,

     - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,

     - qualsiasi battello o nave,

     - qualsiasi aeromobile,

     - qualsiasi container, ai sensi della convenzione doganale relativa ai container;

     c) per "ufficio di partenza":

     l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario;

     d) per "ufficio di passaggio":

     - l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza,

     - nonché l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l'operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un Paese terzo;

     e) per "ufficio di destinazione":

     l'ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito comunitario:

     f) per "ufficio di garanzia":

     l'ufficio doganale ove è costituita una garanzia globale;

     g) per "frontiera interna":

     la frontiera comune a due Stati membri.

     Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un titolo di trasporto unico. Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da Paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro.

 

TITOLO II

PROCEDURA DEL TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO

 

     Art. 12.

     1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dal presente regolamento, di una dichiarazione T1. Per dichiarazione T1 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario T1 completato, ove occorra, da uno o più formulati T1 bis. I modelli dei formulari T1 e T1 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57.

     2. I formulari T1 e T1 bis sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

     3. La dichiarazione T1 è sottoscritta dalla persona che chiede di effettuare un'operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappresentante abilitato ed è presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza.

     4. I documenti complementari allegati alla dichiarazione T1 ne fanno parte integrante.

     5. La dichiarazione T1 è accompagnata dal documento di trasporto.

     L'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità doganali. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali.

     6. Quando il regime del transito comunitario fa seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione T1 è fatta menzione di detto regime o dei corrispondenti documenti doganali.

 

     Art. 13.

     L'obbligato principale è tenuto a:

     a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti;

     b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio è toccato durante il trasporto.

 

     Art. 14.

     1. Ogni Stato membro può, alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione dei regimi nazionali.

     2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

 

          Art. 15.

     (Abrogato)

 

     Art. 16.

     1. Uno stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.

     2. Su una stessa dichiarazione T1 possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

     Per l'applicazione del primo comma sono considerati come un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione:

     a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi e semirimorchi;

     b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari;

     c) le navi componenti un unico convoglio;

     d) i container caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 17.

     1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie.

     2. Dopo aver annotato il documento T1 in conformità, l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.

 

     Art. 18.

     1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.

     2. Il suggellamento è effettuato:

     a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;

     b) per collo, negli altri casi.

     3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che:

     a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace,

     b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli,

     c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci, e

     d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali.

     4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o nei documenti complementari permette la loro identificazione.

 

     Art. 19.

     1. Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante.

     2. Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T1. Quando le circostanze lo giustificano, il trasporto può effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio.

     3. Ai fini della sorveglianza ogni Stato membro può stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio.

     4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.

     La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 20.

     Gli esemplari del documento T1 sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del servizio doganale, il quale può controllare l'integrità dei suggelli. Non si procede alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi.

 

     Art. 21.

     La spedizione, nonché gli esemplari del documento T1 sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.

 

     Art. 22.

     1. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello dell'avviso di passaggio è determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.

     2. Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi.

     3. Quando il trasporto, in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.

 

     Art. 23.

     Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio.

 

     Art. 24.

     1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso il servizio doganale annota il documento T1 in conformità.

     2. Il servizio doganale può, alle condizioni da esso stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformità il documento T1 e informa, per ottenere il visto, il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate.

 

     Art. 25.

     1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto, al servizio doganale, se questo si trova in prossimità o, in mancanza, a qualsiasi altra autorità abilitata. L'autorità che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli.

     2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

     Se non vi è un servizio doganale in prossimità può intervenire, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi altra autorità abilitata.

     3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

     4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 17, egli deve darne comunicazione prontamente all'autorità competente prevista dal paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T1 in conformità.

 

     Art. 26.

     1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.

     2. L'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.

     3. Quando le merci vengono ripresentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell'ufficio di destinazione e non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine fissato.

 

     Art. 27.

     1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

     2. La garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario.

     3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia è prestata e da esso accettata si costituisce garante in solido.

 

     Art. 28.

     1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 è tenuta a designare, in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sarà attraversato durante il transito comunitario, una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale.

     Quest'ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili.

     2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata ad una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto, in applicazione dell'articolo 36, esercitare il loro diritto di ricupero.

 

     Art. 29.

     1. La costituzione della garanzia prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato.

     2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

 

     Art. 30.

     1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia.

     2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.

     3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari. Il modello del certificato relativo alla garanzia è determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.

     4. In ogni dichiarazione T1 è fatto riferimento a detto certificato.

 

     Art. 31.

     1. L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono più.

     2. Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazione preventive.

 

     Art. 32.

     1. Ogni Stato membro può accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo forfettario di settemila ECU per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto, tra l'altro, dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri, l'importo forfettario è fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore.

     La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all'allegato.

     2. Il controvalore in monete nazionali dell'ECU applicabile nel regime di transito comunitario è stabilito una volta all'anno.

     3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 57:

     a) i trasporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonché le condizioni in cui tale aumento è applicabile;

     b) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario;

     c) le modalità di applicazione del controvalore in monete nazionali dell'ECU.

 

     Art. 33.

     1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza.

     2. Essa può consistere in un deposito in contanti. In questo caso il relativo importo è fissato dalle autorità competenti degli Stati membri ed essa deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), primo trattino.

 

     Art. 34.

     Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci:

     a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati,

     b) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.

 

     Art. 35.

     Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza.

     Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1, qualora non sia stato avvisato dalle autorità doganali competenti dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1.

     Allorché, entro il termine stabilito dal secondo comma, il garante è stato avvisato dalle autorità doganali competenti del non appuramento del documento T1, gli deve essere notificato anche che egli è tenuto o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è garante per l'operazione di transito comunitario in questione.

     Tale notifica deve pervenire al garante nel termine di tre anni dall'allibramento della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica nel termine suddetto, il garante è del pari liberato dei propri obblighi.

 

     Art. 36.

     1. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali.

     2. Se il luogo dell'illecito non può essere accertato questo è ritenuto essere stato commesso:

     a) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito è accertato in un ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna: nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci;

     b) quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l'illecito è accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), secondo trattino: nello Stato membro da cui dipende tale ufficio;

     c) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito è accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio: nell'ultimo Stato membro dove l'accertamento è stato effettuato;

     d) quando la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione: nell'ultimo Stato membro sul cui territorio e costatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci;

     e) quando l'illecito è accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario: nello Stato membro dove l'accertamento è effettuato.

 

     Art. 37.

     1. I documenti T1 rilasciati in modo regolare e le misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T1 rilasciati in modo regolare e alle misure di identificazione adottate dalle autorità doganali di ciascuno di tali Stati membri.

     2. Le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno negli altri Stati membri, la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.

 

     Art. 38.

     Ove occorra, le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime.

 

TITOLO III

PROCEDURA DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

 

     Art. 39.

     1. Qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T2. Per dichiarazione T2 s'intende una dichiarazione compilata su un formulario T2 completato, ove occorra, da uno o più formulari T2 bis. I modelli dei formulari T2 e T2 bis sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 57.

     2. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41, le disposizioni del titolo II si applicano, mutatis mutandis, alla procedura del transito comunitario interno.

 

     Art. 40.

     Deve essere prestata una garanzia, a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio, soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ufficio di partenza.

 

     Art. 41.

     1. Le merci per le quali le formalità di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate, in tale ufficio, al regime del transito comunitario, quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione.

     In tal caso, le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T2 possono essere limitate a quelle richieste per l'esportazione dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza.

     L'ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T2 e lo consegna all'esportatore o ad un suo rappresentante, unitamente, a richiesta di questi, agli altri esemplari non utilizzati. L'esemplare vistato deve esser consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante. Un'operazione di transito comunitario interno può avere inizio in detto ufficio di entrata, che diventa in tal caso ufficio di partenza.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

APPLICABILI A TALUNI MODI DI TRASPORTO

 

     Art. 42.

     1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia.

     2. L'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 21, 22 e 41 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.

 

     Art. 43.

     1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane.

     2. Ciascuno Stato membro può, per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero dalla prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.

 

     Art. 44.

     1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera g), secondo comma, possono non essere vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera.

     2. Il paragrafo I non si applica:

     - quando le merci sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione o

     - quando il trasporto delle merci per mare, nel contesto di un unico contratto di trasporto, debba essere seguito, oltre il porto di sbarco, da un trasporto terrestre o fluviale soggetto al regime del transito comunitario, a meno che il trasporto oltre tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sotto il regime del Manifesto renano.

     3. Qualora le merci siano state vincolate al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, gli effetti di tale regime sono sospesi durante la traversata in alto mare.

     4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima.

 

     Art. 45.

     1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione.

     2. Nel caso in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati da imprese autorizzate ad effettuare negli Stati membri trasporti commerciali con voli regolari o con voli non regolari.

 

     Art. 46.

     1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture.

     2. Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture, non occorre prestare alcuna garanzia.

 

     Art. 47.

     Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, in virtù dell'articolo 44, dell'articolo 45, paragrafo 1, o dell'articolo 46, paragrafo 1, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno, rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

APPLICABILI ALLE SPEDIZIONI A MEZZO POSTA

 

     Art. 48.

     1. In deroga all'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali).

     2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunità, soltanto quando sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento non figura un'etichetta gialla il cui modello è determinato secondo la procedura prevista all'articolo 57.

     Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 di detto trattato.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

APPLICABILI ALLE MERCI A SEGUITO DI VIAGGIATORI

O CONTENUTE NEI LORO BAGAGLI

 

     Art. 49.

     1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali.

     2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:

     a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione;

     b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STATISTICA

 

     Art. 50.

     Quando si applica il regime di transito comunitario, esso serve di base per le rilevazioni, statistiche del transito e dell'esportazione.

 

     Art. 51.

     1. I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rilevazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime di transito comunitario.

     2. In caso di applicazione dei regimi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito.

     3. Quando uno stesso movimento di merci dà luogo, successivamente, alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T1 o T2, soltanto quest'ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche.

 

     Art. 52.

     Finché il Consiglio non avrà fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito:

     a) l'ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di partenza, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare rinviatogli dall'ufficio di destinazione; quest'ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;

     b) l'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare da esso conservato; quest'ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;

     c) il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall'operazione di transito comunitario, escluso lo Stato membro di destinazione, i dati contenuti nell'esemplare del documento T1 o T2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a).

 

     Art. 53.

     L'ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di esportazione o di riesportazione, è competente per le statistiche del commercio estero, l'esemplare del documento per l'esportazione o la riesportazione destinato a tale servizio.

 

     Art. 54.

     A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T1 o T2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL COMITATO DEL TRANSITO COMUNITARIO

 

     Art. 55.

     1. E’ istituito un comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato il "comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

 

     Art. 56.

     Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 57.

     1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie:

     a) per l'attuazione del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 1, 5, 6, 20, 21 e 22, da 26 a 31, 33, 36, 37 e 40;

     b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'applicazione di talune misure comunitarie che comportino il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto;

     c) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci.

     2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

     3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.

     b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

     c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 58.

     In deroga alle disposizioni del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra loro, al fine di ridurre o abolire le formalità al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese.

 

     Art. 59.

     1. Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante.

     2. I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, ad esigenze proprie a determinate merci o ad esigenze tecniche.

 

     Art. 60.

     Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.

     La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

 

     Art. 61.

     1. Il regolamento (CEE) n. 542/69 è abrogato.

     2. In tutti gli atti comunitari, diversi dal presente regolamento, in cui è fatto riferimento al regolamento (CEE) n. 542/69, a taluni suoi articoli, o ai regolamenti adottati per la sua applicazione secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 del suo articolo 58, tale riferimento è da considerarsi relativo al presente regolamento o ai regolamenti d'applicazione di cui esso sarà oggetto.

 

     Art. 62.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)