Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 09/11/1961 |
Numero: | 1233 |
§ 22.6.3b - Legge 9 novembre 1961, n. 1233. [1]
Modifica dell'art. 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.
(G.U. 5 dicembre 1961, n. 302).
[Articolo unico]
L'art. 5 della
"Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a norma del precedente art. 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione".
[1] Abrogata dall'art. 1 del