§ 22.5.1c - Legge 2 aprile 1962, n. 162.
Modificazione dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:02/04/1962
Numero:162


Sommario
Art. unico.      All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma


§ 22.5.1c - Legge 2 aprile 1962, n. 162. [1]

Modificazione dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.

(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).

 

 

     Art. unico.

     All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma:

     "Il Ministro per il commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.