Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 02/04/1962 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. unico. All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma |
§ 22.5.1c - Legge 2 aprile 1962, n. 162. [1]
Modificazione dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.
(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).
All'articolo 1 della
"Il Ministro per il commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti".
[1] Abrogata dall'art. 1 del