§ 22.3.15 - L. 25 maggio 1962, n. 544.
Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:25/05/1962
Numero:544


Sommario
Art. 1.      Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in due classi.
Art. 2.      La classificazione è fatta tenendo conto, per ciascuna Provincia, della popolazione legale e dell'importanza economica, secondo dati ponderati, stabiliti e calcolati dall'Istituto centrale di [...]
Art. 3.      La prima classificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      Il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, è abrogato.


§ 22.3.15 - L. 25 maggio 1962, n. 544. [1]

Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura. [2]

(G.U. 27 giugno 1962, n. 161).

 

Art. 1.

     Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono distinte in due classi.

     Il Ministro per l'industria e per il commercio è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze e per il tesoro, alla nuova classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura in base ai criteri indicati nell'art. 2.

 

     Art. 2.

     La classificazione è fatta tenendo conto, per ciascuna Provincia, della popolazione legale e dell'importanza economica, secondo dati ponderati, stabiliti e calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

 

     Art. 3.

     La prima classificazione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le variazioni alla classifica, conseguenti alle modifiche avvenute negli indici di cui all'art. 2, saranno effettuate con gli stessi criteri e non potranno aver luogo ad intervalli inferiori a cinque anni.

     Le variazioni potranno avere luogo anche prima dei cinque anni ove siano costituite nuove Provincie.

 

     Art. 4.

     Il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, è abrogato.

 

 


[1] Abrogata dall'art 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] La distinzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in classi, prevista dalla presente legge, è abolita per effetto dell'art. 1 della L. 23 febbraio 1968, n. 125.