Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 21. Cittadinanza |
Capitolo: | 21.1 cittadinanza |
Data: | 21/08/1939 |
Numero: | 1241 |
Sommario |
Art. 1. Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del trattato di [...] |
Art. 2. La dichiarazione di rinuncia è presentata al Prefetto della Provincia, alla quale appartiene il Comune nel cui elenco dei cittadini italiani interessato o il suo ascendente è stato iscritto a [...] |
Art. 3. Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto reale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la [...] |
Art. 4. Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 [...] |
Art. 5. La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori. |
Art. 6. Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, presentate a norma degli artt. 2 e 3, sono esenti da qualsiasi tassa. |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. |
§ 21.1.6 - L. 21 agosto 1939, n. 1241.
Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.
(G.U. 2 settembre 1939, n. 205).
Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del trattato di San Germano, annesso alla
La presente disposizione si applica, altresì, ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.
La dichiarazione di rinuncia è presentata al Prefetto della Provincia, alla quale appartiene il Comune nel cui elenco dei cittadini italiani interessato o il suo ascendente è stato iscritto a norma del
Il Prefetto, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, rilascia all'interessato la dichiarazione di presa d'atto della rinuncia e, avuta comunicazione della concessione della cittadinanza germanica, dispone per la cancellazione dell'interessato dagli elenchi e dai registri di cittadinanza italiana.
Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto reale, a norma dell'art. 2 del regio
Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 della
La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.
Le disposizioni degli artt. 3 e 9 della
Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, presentate a norma degli artt. 2 e 3, sono esenti da qualsiasi tassa.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.