§ 21.1.6 - L. 21 agosto 1939, n. 1241.
Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:21/08/1939
Numero:1241


Sommario
Art. 1.      Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del trattato di [...]
Art. 2.      La dichiarazione di rinuncia è presentata al Prefetto della Provincia, alla quale appartiene il Comune nel cui elenco dei cittadini italiani interessato o il suo ascendente è stato iscritto a [...]
Art. 3.      Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto reale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la [...]
Art. 4.      Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 [...]
Art. 5.      La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.
Art. 6.      Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, presentate a norma degli artt. 2 e 3, sono esenti da qualsiasi tassa.
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


§ 21.1.6 - L. 21 agosto 1939, n. 1241.

Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.

(G.U. 2 settembre 1939, n. 205).

 

Art. 1.

     Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del trattato stesso, che intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento.

     La presente disposizione si applica, altresì, ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.

 

     Art. 2.

     La dichiarazione di rinuncia è presentata al Prefetto della Provincia, alla quale appartiene il Comune nel cui elenco dei cittadini italiani interessato o il suo ascendente è stato iscritto a norma del regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e dell'art. 14 del decreto presidenziale 1ø febbraio 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1922, n. 37.

     Il Prefetto, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, rilascia all'interessato la dichiarazione di presa d'atto della rinuncia e, avuta comunicazione della concessione della cittadinanza germanica, dispone per la cancellazione dell'interessato dagli elenchi e dai registri di cittadinanza italiana.

 

     Art. 3.

     Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto reale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la dichiarazione di rinuncia è presentata al Ministro per l'interno, il quale provvede analogamente a quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 2.

 

     Art. 4.

     Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

 

     Art. 5.

     La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.

     Le disposizioni degli artt. 3 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non sono applicabili a coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza medesima, a norma della presente legge, da parte del genitore esercente la patria potestà.

 

     Art. 6.

     Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, presentate a norma degli artt. 2 e 3, sono esenti da qualsiasi tassa.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.