Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 20. Cimiteri e polizia mortuaria |
Capitolo: | 20.1 cimiteri e polizia mortuaria |
Data: | 15/02/1961 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro [...] |
Art. 2. Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria e [...] |
§ 20.1.4 - Legge 15 febbraio 1961, n. 83.
Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri.
(G.U. 11 marzo 1961, n. 63).
I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 85 del
Debbono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.
Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.
Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con
Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.