Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.5 magistratura delle acque |
Data: | 18/01/1949 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una [...] |
Art. 2. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948. |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge. |
§ 1.5.4 - L. 18 gennaio 1949, n. 18.
Modificazioni alle indennità dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.
(G.U. 14 febbraio 1949, n. 36).
Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una indennità mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio
Sono abrogati il quarto comma dell'art. 138 ed il settimo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.