§ 1.5.4 - L. 18 gennaio 1949, n. 18.
Modificazioni alle indennità dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.5 magistratura delle acque
Data:18/01/1949
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.
Art. 3.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.


§ 1.5.4 - L. 18 gennaio 1949, n. 18.

Modificazioni alle indennità dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

(G.U. 14 febbraio 1949, n. 36).

 

Art. 1.

     Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una indennità mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto.

     Sono abrogati il quarto comma dell'art. 138 ed il settimo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687.

 

     Art. 2.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.

 

     Art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.